IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  s.m.,
concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto l'art. 81, comma  3-bis  del  citato  decreto  legislativo  -
inserito  dall'art.  4  della  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  di
conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il quale  stabilisce  che
«l'offerta migliore e' altresi'  determinata  al  netto  delle  spese
relative al costo del  personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi
salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, e delle  misure  di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto, in particolare, l'art. 86, comma 3-bis del suddetto  decreto
legislativo, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge n. 123 del
3 agosto 2007, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro  e'
determinato periodicamente, in apposite  tabelle,  dal  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base  dei  valori  economici
previsti dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai  sindacati
comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  fattori  merceologici  e
delle differenti aree territoriali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  s.m.,
concernente «Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi
di lavoro»; 
  Visto l'art. 1, comma 266 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; 
  Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.  244
(legge finanziaria 2008), in ordine  alla  riduzione  delle  aliquote
IRES e IRAP; 
  Visto il decreto ministeriale  20  aprile  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  98  del  28  aprile  2010,  concernente   la
determinazione del costo  medio  orario  del  lavoro  dei  lavoratori
dipendenti da imprese del sistema industriale  integrato  di  servizi
tessili  e  medici  affini  esercenti   l'attivita'   di   lavanderia
industriale a valere dai mesi di gennaio e luglio 2010; 
  Considerata la necessita'  di  aggiornare  il  suddetto  costo  del
lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere  dal  mese  di
gennaio 2011, per previsione contrattuale; 
  Esaminati i verbali di accordo del 15 dicembre  2009,  relativi  al
rinnovo del contratto collettivo per i  lavoratori  dipendenti  dalle
imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici
affini, sottoscritti tra ASSOSISTEMA e FEMCA-CISL,  FILCTEM  -CGIL  e
UILTA- UIL e tra ASSOSISTEMA e UGL CHIMICI-TESSILI; 
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine  di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili  e  peculiari  delle
aziende adottanti il medesimo contratto; 
  Accertato che nell'ambito del suddetto  contratto  non  sono  stati
stipulati accordi territoriali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il costo medio orario del lavoro dei  lavoratori  dipendenti  dalle
imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici
affini esercenti l'attivita' di lavanderia industriale, a valere  dal
mese di gennaio 2011  e'  determinato,  distintamente  per  operai  e
impiegati, nelle allegate tabelle. 
  Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.