Art. 2 Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennita', ecc.); c) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2011 Il Ministro: Sacconi