Art. 2 
 
  Il suddetto costo del lavoro e'  suscettibile  di  oscillazioni  in
relazione a: 
    a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa puo' usufruire; 
    b) oneri  scaturenti  dall'applicazione  di  accordi  integrativi
aziendali (ticket, mensa, premi, indennita', ecc.); 
    c)   oneri   derivanti   da   specifici   adempimenti    connessi
all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi