Art. 2 Il sig. Angelo Ruffino e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2011 Il direttore generale: Leonardi