Articolo 2 (base ampelografia) a) La denominazione di origine controllata "Leverano" Rosso, Novello e Rosato e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Negroamaro almeno 50%; Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" -iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. b) La denominazione di origine controllata "Leverano" Bianco, "Leverano" Bianco Passito e "Leverano" Dolce Naturale e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Malvasia bianca almeno 50%; Vermentino fino a un massimo del 40%. c) I vini a denominazione di origine controllata "Leverano" con una delle seguenti specificazioni: Chardonnay Fiano Malvasia bianca devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini (di cui al punto b e c ), da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" come sopra identificati, con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b. d) La denominazione di origine controllata "Leverano" Negroamaro o Negramaro Rosso e "Leverano" Negroamaro o Negramaro rosato e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varieta' di vitigno: Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 15%, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" come sopra identificati. e) La denominazione di origine controllata "Leverano" Negroamaro o Negramaro Rosso con la specificazione "Superiore", e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale, dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10% anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico" come sopra identificati.