(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                         (base ampelografia) 
 
a) La denominazione di origine controllata "Leverano" Rosso,  Novello
e Rosato e' riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai
vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione
ampelografica: 
Negroamaro almeno 50%; 
Malvasia  nera  di  Lecce,  Montepulciano  e  Sangiovese  da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo del 40%. 
Possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini,  da  sole   o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, anche  le  uve  di  altri
vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione  nella  regione  Puglia
per la zona di produzione  omogenea  "Salento-Arco  Ionico" -iscritti
nel registro nazionale  delle  varieta'  di  vite  per  uve  da  vino
approvato,  con  D.M.  7  maggio  2004,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.
22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  170  del  23
luglio 2011. 
b)  La  denominazione  di  origine  controllata  "Leverano"   Bianco,
"Leverano" Bianco Passito e "Leverano" Dolce Naturale e' riservata ai
vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
Malvasia bianca almeno 50%; 
Vermentino fino a un massimo del 40%. 
c) I vini a denominazione di origine controllata "Leverano"  con  una
delle seguenti specificazioni: 
Chardonnay 
Fiano 
Malvasia bianca 
devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti  dai
vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detti vini (di cui al punto b e
c ), da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a  bacca
bianca presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della
superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione
nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco
Ionico" come sopra identificati, con esclusione del Moscato bianco  e
Moscatello selvatico b. 
d) La denominazione di origine controllata  "Leverano"  Negroamaro  o
Negramaro  Rosso  e  "Leverano"  Negroamaro  o  Negramaro  rosato  e'
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve  provenienti
dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla
corrispondente varieta' di vitigno: 
Possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini,  da  sole   o
congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera,  fino  ad
un massimo del 15%, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per
la zona di  produzione  omogenea  "Salento-Arco  Ionico"  come  sopra
identificati. 
e) La denominazione di origine controllata  "Leverano"  Negroamaro  o
Negramaro Rosso con la specificazione "Superiore",  e'  riservata  ai
vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti  dai  vigneti
composti nell'ambito aziendale, dal vitigno Negroamaro per almeno  il
90%. Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  da  sole  o
congiuntamente, fino ad un massimo del 10%  anche  le  uve  di  altri
vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione  nella  regione  Puglia
per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico"  come  sopra
identificati.