Articolo 7 (etichettatura e presentazione) Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente Articolo 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano", per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l'annata di produzione delle uve.