(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                   (etichettatura e presentazione) 
 
Nella etichettatura e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Leverano" e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel  presente  disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»,
«selezionato» e similari. 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
E'  consentito,  altresi',  l'uso  di   indicazioni   geografiche   e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie e localita' comprese nella zona  delimitata  nel  precedente
Articolo 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di  cui
all'Allegato 1 del presente disciplinare  di  produzione  -  e  dalle
quali effettivamente provengono  dalle  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente. 
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle
condizioni previste dalla normativa vigente. 
Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata "Leverano", per tutte le tipologie previste dal  presente
disciplinare, deve figurare l'annata di produzione delle uve.