Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a  denominazione  di
origine controllata «Cannonau di Sardegna»,  provenienti  da  vigneti
aventi base  ampelografia  conforme  alle  disposizioni  dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. Le scorte di vino della DOC «Cannonau di Sardegna»,  di  cui  al
disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21
luglio 1972 e successive modifiche, detenute dalle ditte  produttrici
alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare  (1°  agosto
2012) possono  essere  commercializzate  fino  ad  esaurimento  delle
scorte medesime, previa  comunicazione  al  soggetto  autorizzato  al
controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata
in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. 
  3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1,
la denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna»,  puo'
essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla
corrente  vendemmia  2011,  purche'   le   relative   partite   siano
rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare  ed  a
condizione  che  i  produttori  interessati   effettuino   preventiva
comunicazione al soggetto autorizzato al controllo  sulla  produzione
della denominazione di origine controllata  in  questione,  ai  sensi
della specifica vigente normativa.