Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. Le scorte di vino della DOC «Cannonau di Sardegna», di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. 3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.