Art. 3 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Cannonau di Sardegna», e' tenuto, a norma di  legge,  all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare
di produzione. 
  2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,
designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a
denominazione di origine e indicazione geografica tipica. 
  3. A  titolo  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  codici  previsto
dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale  16  dicembre  2010,  i
codici di tutte le tipologie  di  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Cannonau di Sardegna», sono  riportati  nell'allegato  A
del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 novembre 2011 
 
                                                Il direttore generale 
                                                     ad interim       
                                                       Vaccari