Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CANNONAU DI SARDEGNA» Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato; «Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva; «Cannonau di Sardegna» Passito; «Cannonau di Sardegna» Liquoroso; «Cannonau di Sardegna» Classico. La specificazione «classico» e' consentita per i vini delle provincie di Nuoro ed Ogliastra. Ai vini suddetti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresi' riservate le seguenti sottozone: Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato, Jerzu.