(Annesso-art. 1)
 
                                                              Annesso 
 
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE 
            DI ORIGINE CONTROLLATA «CANNONAU DI SARDEGNA» 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazione e vini 
 
    La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
prescritti nel presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti
tipologie: 
      «Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato; 
      «Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva; 
      «Cannonau di Sardegna» Passito; 
      «Cannonau di Sardegna» Liquoroso; 
      «Cannonau di Sardegna» Classico. 
    La specificazione «classico»  e'  consentita  per  i  vini  delle
provincie di Nuoro ed Ogliastra. 
    Ai vini suddetti, nei limiti ed  alle  condizioni  stabiliti  dal
presente disciplinare, sono altresi' riservate le seguenti sottozone:
Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato, Jerzu.