Art. 2. Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cannonau: minimo 85%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» aventi la specificazione «classico» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cannonau: minimo 90%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, come sopra identificati.