(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna» devono essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti
aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione
ampelografica: 
      Cannonau: minimo 85%; possono concorrere altri vitigni di uve a
bacca nera, non aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella  regione
Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del  15%,  iscritti
nel Registro nazionale  delle  varieta'  di  vite  per  uve  da  vino
approvato con decreto ministeriale 7 maggio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da  ultimo  aggiornato
con decreto ministeriale 22 aprile 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. 
    I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna» aventi la specificazione «classico» devono essere  ottenuti
dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la
seguente composizione ampelografica: 
      Cannonau: minimo 90%; possono concorrere altri vitigni di uve a
bacca nera, non aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella  regione
Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, come sopra
identificati.