(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau   di
Sardegna» devono essere quelle normali della zona e atte a  conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto  da
escludersi i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda
freatica. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei  ceppi
per ettaro non puo' essere  inferiore  a  3.500  ceppi.  I  sesti  di
impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di  potatura  devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini. 
    E' vietato il sistema di allevamento a tendone. 
    E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura   ed   e'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    La resa massima di uva per ettaro di  coltura  specializzata  non
deve essere superiore a 11 tonnellate per il «Cannonau di  Sardegna»,
mentre  per  il  «Cannonau  di  Sardegna»,  con   la   specificazione
«classico» la  resa  massima  di  uve  per  ettaro  non  deve  essere
superiore a 9 tonnellate. 
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva
ad ettaro deve essere rapportata alla effettiva superficie  impegnata
dalla vite. 
    A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata nei  limiti  di  cui  sopra  purche'  la
produzione globale non superi  del  20%  il  limite  medesimo,  fermi
restando i  limiti  di  resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi. 
    L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata, ma  puo'  confluire  nella
indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi». 
    Le uve devono assicurare  ai  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Cannonau  di  Sardegna»  Rosso  e  Rosato   un   titolo
alcolometrico minimo naturale  del  12,5%;  per  la  tipologia  Rosso
Riserva e per  i  vini  con  la  specificazione  "classico"un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0 %.