Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da escludersi i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda freatica. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500 ceppi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietato il sistema di allevamento a tendone. E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate per il «Cannonau di Sardegna», mentre per il «Cannonau di Sardegna», con la specificazione «classico» la resa massima di uve per ettaro non deve essere superiore a 9 tonnellate. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla effettiva superficie impegnata dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma puo' confluire nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi». Le uve devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,5%; per la tipologia Rosso Riserva e per i vini con la specificazione "classico"un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0 %.