(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di  vinificazione,  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Cannonau di Sardegna» e  con  la  specificazione
«classico», devono avvenire all'interno dei rispettivi  territori  di
produzione delle uve cosi' come delimitati all'Art. 3. 
    Le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento, per tutte le
tipologie dei vini a denominazione di origine  controllata  «Cannonau
di Sardegna» devono  avvenire  all'interno  della  regione  Sardegna,
mentre devono rimanere  all'interno  delle  zone  di  produzione  per
quanto riguarda le sottozone Oliena o  Nepente  di  Oliena,  Jerzu  e
Capoferrato. 
    Nelle  operazioni  di  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le
pratiche enologiche atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    La tipologia «Passito»  deve  essere  ottenuta  con  appassimento
delle uve sulla pianta, ovvero su stuoie o su  graticci  o  anche  in
locali idonei. 
    E' ammessa la parziale disidratazione con aria  ventilata  ovvero
con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati. 
    La resa massima dell'uva  in  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Cannonau di Sardegna» non puo' superare il 70% e, per la
tipologia «Passito», il 55%. 
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra,  anche  se
la produzione ad ettaro resta al di  sotto  del  massimo  consentito,
l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione  di  origine  e  puo'
essere riclassificato come indicazione geografica tipica  «Isola  dei
Nuraghi». 
    E' consentito, in annate particolarmente  sfavorevoli,  stabilito
da decreto regionale, aumentare la  gradazione  alcolica  complessiva
del prodotto  fino  ad  un  massimo  di  1  grado  alcolico  mediante
concentrazione sottovuoto a freddo o per osmosi inversa dei mosti. 
    I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna» non possono essere immessi al consumo prima del  1°  aprile
dell'anno successivo alla vendemmia, mentre la tipologia Rosato  puo'
essere immessa al consumo dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  alla
vendemmia. 
    Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna» nella tipologia «Liquoroso», non  puo'  essere  immesso  al
consumo prima del 1° novembre dell'anno  successivo  a  quello  della
vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di  invecchiamento  in
botti di legno. 
    Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna» Passito puo' essere immesso al consumo  a  partire  dal  1°
novembre dell'anno successivo alla vendemmia. 
    I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna», sottoposti ad un periodo di invecchiamento di  almeno  due
anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno
sei mesi in  botti  di  legno,  possono  essere  qualificati  con  la
menzione «riserva». 
    I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna» con la specificazione «classico», devono essere  sottoposti
ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal  1°
novembre  dell'anno  di   vendemmia.   Per   quest'ultima   tipologia
l'invecchiamento deve essere di almeno 12 mesi in botti di legno.