Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e con la specificazione «classico», devono avvenire all'interno dei rispettivi territori di produzione delle uve cosi' come delimitati all'Art. 3. Le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono avvenire all'interno della regione Sardegna, mentre devono rimanere all'interno delle zone di produzione per quanto riguarda le sottozone Oliena o Nepente di Oliena, Jerzu e Capoferrato. Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La tipologia «Passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta, ovvero su stuoie o su graticci o anche in locali idonei. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati. La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non puo' superare il 70% e, per la tipologia «Passito», il 55%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e puo' essere riclassificato come indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi». E' consentito, in annate particolarmente sfavorevoli, stabilito da decreto regionale, aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto fino ad un massimo di 1 grado alcolico mediante concentrazione sottovuoto a freddo o per osmosi inversa dei mosti. I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia, mentre la tipologia Rosato puo' essere immessa al consumo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» nella tipologia «Liquoroso», non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botti di legno. Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Passito puo' essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno, possono essere qualificati con la menzione «riserva». I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» con la specificazione «classico», devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Per quest'ultima tipologia l'invecchiamento deve essere di almeno 12 mesi in botti di legno.