(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'Art. 1 e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. 
    Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'Art.  1  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.