Art. 7. Etichettatura e presentazione Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'Art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. Nell'etichettatura dei vini di cui all'Art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.