(Annesso-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di
Sardegna»,  ai  fini  dell'immissione  al  consumo,   devono   essere
confezionati in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare  un
vino di pregio e di capacita' non superiore a  3  litri,  chiusi  con
tappo di sughero raso bocca. 
    E' consentito inoltre l'uso delle bottiglie di forma tradizionale
bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita'  massima  di  18
litri chiuse con tappo di sughero raso bocca. 
    E' altresi' consentito ad esclusione delle tipologie  qualificate
con  l'indicazione  della  sottozona,  con  le  menzioni  «classico»,
«riserva», «superiore», «vigna», l'uso di contenitori alternativi  al
vetro costituiti da un otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di
polietilene e poliestere, racchiuso in  un  involucro  di  cartone  o
altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a due litri. 
    Per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,750,
ad esclusione delle tipologie  qualificate  con  l'indicazione  della
sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «vigna», e' ammesso
il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla  normativa  vigente
ad esclusione del tappo a corona.