Art. 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere confezionati in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio e di capacita' non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di sughero raso bocca. E' consentito inoltre l'uso delle bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita' massima di 18 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca. E' altresi' consentito ad esclusione delle tipologie qualificate con l'indicazione della sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «superiore», «vigna», l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a due litri. Per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,750, ad esclusione delle tipologie qualificate con l'indicazione della sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «vigna», e' ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.