Art. 2 
 
  1. Resta ferma l'esclusiva potesta' del Ministro sugli  atti  ed  i
provvedimenti da sottoporre  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri o comunque da  emanare  attraverso  decreto  del  Presidente
della Repubblica o che abbiano contenuto normativo  e  gli  atti  che
ineriscono a nomine, incarichi od alla  promozione  di  ispezioni  ed
inchieste. 
  2. Dal  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri
finanziari. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 22 settembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Bossi 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 19, foglio n. 279