Art. 2 1. Resta ferma l'esclusiva potesta' del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste. 2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 22 settembre 2011 Il Ministro: Bossi Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 279