IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                             di Viterbo 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342, recante  il  regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi in materia di lavori di facchinaggio; 
  Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
citato  attribuisce  alle  direzioni  gia'  provinciali,  attualmente
territoriali del lavoro le  funzioni  amministrative  in  materia  di
determinazione di tariffe  minime,  in  precedenza  esercitate  dalle
soppresse commissioni provinciali di  cui  all'art.  3  dell'abrogata
legge 3 maggio 1955, n. 407; 
  Visto il precedente decreto adottato dal direttore della  Direzione
provinciale del lavoro di Viterbo in data 4 novembre 2009, n. 9; 
  Ravvisata la necessita' di determinare le tariffe minime da  valere
per il prossimo biennio; 
  Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e  dei  lavoratori,
nonche' le associazioni del movimento cooperativo, gia' facenti parte
della soppressa Commissione provinciale per i lavori di facchinaggio; 
  Sentiti i sigg. Biagini Angelo della  Lega  cooperative,  Giaggioli
Roberto della UIL, Pera Riccardo del CNA, Rosa Carozza  della  CCIAA,
Massimo Basili della UGL e Baldini Giancarlo  dell'ASCOM;  concordare
con l'ufficio nella riunione tenutasi il 18 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La tariffa oraria per  lavori  particolari  che  debbono  essere
eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe, risulta  variata
in euro 14,00. 
  2. Le tariffe a quintalaggio vengono variate negli importi  di  cui
alla tabella allegata. 
  3. Le tariffe di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comprensive sia
degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi  e
gestionali. 
  4. La tariffa oraria sara' maggiorata nella misura del: 
    25% per lavoro straordinario; 
  50% per lavoro notturno e festivo; 
  20% per lavoro compiuto nella giornata del sabato, sempre che  tale
giornata non rientri nei normali turni di lavoro. 
  5. Le tariffe indicate ai commi precedenti,  da  considerarsi  come
valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli,  liberi
esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto. 
  6. Le tariffe come sopra determinate  hanno  validita'  biennale  e
decorrenza dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Viterbo, 9 novembre 2011 
 
                       Il direttore territoriale ad interim: Petaccia