(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini " Lessini Durello  o  Durello  Lessini  "  devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire
alle  uve  e  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. 
I  vigneti  per  essere  idonei  alla  produzione  dei  vini  di  cui
all'articolo 1 devono essere posti in giacitura acclive; sono in ogni
caso  esclusi  quelli  ubicati  in  terreni  eccessivamente  umidi  e
fertili. 
Le viti devono essere allevate a spalliera semplice  o  doppia,  o  a
pergola veronese con potatura tradizionale, a secco ed in verde,  che
assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila. con una  carica
massima di gemme ad ettaro fino a 50 mila. 
Tutti  i  vigneti   piantati   dopo   l'approvazione   del   presente
disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore
a 2.500 per le varieta' Durella e Garganega  e  3.000  per  il  Pinot
nero, Chardonnay e Pinot bianco. 
I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di  potatura,
devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino. 
E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini  "  Lessini
Durello o Durello Lessini " non deve essere superiore a tonnellate 16
per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite,  anche
in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione  non
superi del 20% il limite medesimo. 
Le uve destinate alla  vinificazione  del  vino  a  denominazione  di
origine controllata " Lessini Durello  o  Durello  Lessini  "  devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di  9,00%
vol. 
La Regione Veneto, su richiesta motivata  del  Consorzio  di  tutela,
sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con  proprio
provvedimento  da  emanarsi  ogni  anno  nel  periodo  immediatamente
precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre i quantitativi  di
uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche  in  riferimento  a
singole zone geografiche, rispetto a quelli  sopra  fissati,  dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini. 
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento  del  limite  massimo
previsto nel presente  articolo,  saranno  presi  in  carico  per  la
produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne  hanno  le
caratteristiche.