(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
Le operazioni di vinificazione delle uve  destinate  alla  produzione
dei vini a denominazione di origine controllata  "Lessini  Durello  o
Durello Lessini" devono  essere  effettuate  all'interno  dei  comuni
compresi  totalmente  o  parzialmente  nella   zona   di   produzione
delimitata dall'art. 3. 
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  e'  consentito
che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni  limitrofi  di:
Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi,  Mezzane,  Verona,  S.
Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia  di
Verona e Lonigo,  Sarego,  Brendola,  Altavilla  Vicentina,  Sovizzo,
Monteviale,  Vicenza,   Caldogno,   Villaverla,   Thiene,   Santorso,
Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del  Pasubio  e
Velo d'Astico per la provincia di Vicenza. 
Nelle vinificazioni sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari
caratteristiche. 
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore  al
70%; per la tipologia spumante la  resa  e'  raccolta  al  netto  dei
prodotti aggiunti  per  la  presa  di  spuma.  La  resa  compresa  la
percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di
origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade
il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il
prodotto. 
Il vino "Lessini Durello o  Durello  Lessini"  spumante  deve  essere
ottenuto esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave,
utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate
all'art.  2.  Tale  vino  puo'  essere  commercializzato   nei   tipi
extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec. 
Il vino "Lessini Durello o Durello  Lessini"  spumante  riserva  deve
essere  ottenuto  ricorrendo  esclusivamente   alla   pratica   della
rifermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo   classico,   con
permanenza del vino sui lieviti per  almeno  36  mesi.  Tale  periodo
decorre dalla data di tiraggio, comunque non  prima  del  1°  gennaio
successivo alla raccolta delle uve. 
La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno  del
territorio della Regione Veneto.