(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata " Lessini Durello o Durello Lessini " e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quella
prevista  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e  similari.  E'  consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno il consumatore. 
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono
essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione
di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 
Nella designazione dei vini a denominazione  di  origine  controllata
"Lessini  Durello  o  Durello  Lessini"  puo'  essere  utilizzata  la
menzione "vigna" a condizione  che  sia  seguito  dal  corrispondente
toponimo, che la relativa superficie  sia  distintamente  specificata
nell'albo  dei  vigneti,  che  la   vinificazione,   elaborazione   e
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata  sia  nella  denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. 
Il  termine  millesimato  e'   accompagnato   obbligatoriamente   dal
riferimento dell'anno di produzione delle uve.