IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre  1948,
n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle  lotterie
nazionali; 
  Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che  autorizza  il
Ministero delle  finanze  ad  istituire  le  lotterie  ad  estrazione
istantanea; 
  Visto  il  regolamento  delle  lotterie  ad  estrazione  istantanea
adottato con decreto del Ministro delle finanze in data  12  febbraio
1991, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
  Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
affida  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   la
definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle  lotterie
differite ed istantanee con partecipazione a distanza; 
  Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009,  come  modificato
dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009; 
  Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito con legge n.  153/2011,  che  ha  sancito  il  divieto  di
consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro
ai minori di anni 18; 
  Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con  la  quale
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato,  a  far
data  dal  1°  ottobre  2010,  a  «Lotterie  Nazionali   S.r.l.»   la
concessione per l'esercizio dei giochi pubblici  denominati  lotterie
nazionali  ad  estrazione  istantanea  anche  con  partecipazione   a
distanza; 
  Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che  ha
previsto  l'adozione  di  appositi  provvedimenti  contenenti   nuove
previsioni in merito  alle  condizioni  generali  di  gioco  e  delle
relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad
estrazione istantanea; 
  Visto il decreto direttoriale prot.  2011/17476/Giochi/Ltt  del  17
maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in  attuazione  del  disposto
dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88,  ha  fissato
le  caratteristiche  tecniche  per  la  raccolta  della  lotterie  ad
estrazione istantanea con partecipazione a distanza; 
  Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto  del
17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria  indetta,
si possono avere varie interfacce di gioco; 
  Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario  per
la  gestione  delle  lotterie  ad  estrazione  istantanea  anche  con
partecipazione a distanza che comprende l'indizione di  una  lotteria
della specie; 
  Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
approvato il piano presentato; 
  Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale  ad  estrazione
istantanea  con  partecipazione  a  distanza  ,  prevista  nel  piano
succitato, e che, ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  n.  62/1990,
dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale  n.
183/1991 e dell'art. 9 del  succitato  decreto  direttoriale  del  17
maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le  modalita'  di
effettuazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' indetta la lotteria nazionale ad  estrazione  istantanea  con
partecipazione a distanza denominata «Occasioni speciali». Il  prezzo
di ciascuna giocata e' di euro 3,00. 
  2.  Alla  presente  lotteria  sara'   possibile   associare   varie
interfacce  di  gioco  preventivamente  approvate  con  provvedimento
dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  che
ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco. 
  3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono  pubblicati  sul
sito www.aams.gov.it  con  specifico  riferimento  alla  lotteria  di
riferimento, sul sito del concessionario e sul sito del punto vendita
a distanza. 
  4. Sul sito del concessionario e su  quello  del  punto  vendita  a
distanza sono riportate le interfacce di gioco  che  identificano  la
lotteria  istantanea  con  partecipazione   a   distanza   «Occasioni
speciali».