Art. 3 1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000.00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalita' previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2 011, tramite presentazione presso l'ufficio premi di «Lotterie Nazionali S.r.l.» in viale del Campo Boario n. 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata. 3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4. 4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di «Lotterie Nazionali S.r.l.», e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.