Art. 3 
 
  1.  Le  vincite  di  importo  non  superiore  ad  € 10.000,00  sono
accreditate dal punto vendita a  distanza  sul  conto  di  gioco  del
giocatore,  secondo  quanto  previsto  dall'art.   12   del   decreto
dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono  essere  riscosse  con  le
modalita' previste dal contratto di conto di gioco  sottoscritto  dal
giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art.  24,  comma
12 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 
  2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000.00, il pagamento
deve essere richiesto dal giocatore, secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio  2  011,
tramite presentazione presso l'ufficio premi di  «Lotterie  Nazionali
S.r.l.» in viale del Campo Boario n. 56/d - 00154 Roma, o presso  uno
sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa  di  un  promemoria  della
pagina del sito di raccolta  che  visualizza  i  dati  identificativi
della giocata. 
  3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo  superiore  a
€ 10.000,00  va  inoltrata   entro   il   termine   decadenziale   di
quarantacinque giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  provvedimento  di  chiusura
della lotteria di cui al successivo art. 4. 
  4. Il codice univoco della giocata e  il  relativo  esito  vincente
devono risultare registrati  nel  sistema  informatico  di  «Lotterie
Nazionali S.r.l.», e costituiscono il titolo esclusivo che  certifica
i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.