Art. 2 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale, al fine di: a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano; b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato; c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione; d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina: a) la definizione per l'anno 2012 delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali; b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato; c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3. 3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli, in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali: a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera e' effettuata dalla CASC-EU, secondo procedure concorsuali condotte in nome dei gestori di rete nazionali sulla base di quanto stabilito nel Memorandum of Understanding del 19 maggio 2010, sulla base delle regole per l'allocazione della capacita' transfrontaliera predisposte dai gestori di rete citate nelle premesse; b) laddove possibile l'assegnazione puo' avvenire anche attraverso il meccanismo di Market Coupling; c) nel caso delle capacita' infragiornaliere, qualora possibile, l'assegnazione puo' avvenire anche sulla base di regole specifiche e di durata limitata nel tempo che consentano tuttavia il rispetto delle norme comunitarie in materia; d) i proventi delle procedure di cui alle lettere a) e b), per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete. 4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'. 5. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.