Art. 2 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto fissa  le  modalita'  e  le  condizioni  per
l'importazione e l'esportazione di energia elettrica  a  mezzo  della
rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla
frontiera meridionale, al fine di: 
    a) consentire l'accesso  ad  operatori  nazionali,  ivi  compreso
l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla  rete  di  interconnessione
per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per
il sistema elettrico italiano; 
    b)  garantire  l'uso  efficiente  della  rete   di   trasmissione
nazionale mediante  l'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con  metodi  di
mercato; 
    c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni,  l'imparzialita'
e  la  neutralita'  del  servizio  di  trasmissione  sulla  rete   di
interconnessione; 
    d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 
  2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina: 
  a) la definizione per l'anno  2012  delle  quote  di  capacita'  di
trasporto per  l'importazione  dell'energia  elettrica  riservate  ad
altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali; 
  b) i criteri per consentire l'importazione  dell'energia  elettrica
per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e
per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione  ai  clienti
del mercato tutelato; 
  c) i criteri per l'utilizzo dei  proventi  delle  assegnazioni  dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3. 
  3.  Fatto  salvo  quanto  disposto  nei  successivi  articoli,   in
ottemperanza ad  accordi  internazionali,  ovvero  per  garantire  la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta,  sulla
base delle finalita' di cui al comma 1,  le  disposizioni  necessarie
all'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  2  concludendo,  ove
possibile,  i  necessari  accordi  con  le  competenti  autorita'  di
regolazione degli Stati confinanti e  garantendo  il  rispetto  delle
norme comunitarie in materia, in applicazione  dei  seguenti  criteri
generali: 
  a) l'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di
trasporto sulle frontiere con Francia, Austria,  Grecia,  Slovenia  e
Svizzera e' effettuata dalla CASC-EU, secondo  procedure  concorsuali
condotte in nome dei gestori di rete nazionali sulla base  di  quanto
stabilito nel Memorandum of Understanding del 19 maggio  2010,  sulla
base delle regole per l'allocazione della capacita'  transfrontaliera
predisposte dai gestori di rete citate nelle premesse; 
  b) laddove possibile l'assegnazione puo' avvenire anche  attraverso
il meccanismo di Market Coupling; 
  c) nel caso delle capacita'  infragiornaliere,  qualora  possibile,
l'assegnazione puo' avvenire anche sulla base di regole specifiche  e
di durata limitata nel tempo  che  consentano  tuttavia  il  rispetto
delle norme comunitarie in materia; 
  d) i proventi delle procedure di cui alle lettere a) e b),  per  la
quota parte spettante a  Terna,  sono  utilizzati,  nel  rispetto  di
quanto disposto dal Regolamento  (CE)  n.  714/2009,  a  salvaguardia
dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso  la
riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete. 
  4. Terna  promuove  accordi  con  i  gestori  di  rete  esteri  per
programmi di investimento comuni in  grado,  nel  medio  termine,  di
superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali
programmi, provvede a concludere gli accordi con i  gestori  di  rete
esteri, per  ripartire  almeno  in  eguale  misura,  tra  i  medesimi
gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al  comma  3,
salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al  Ministero  dello
sviluppo economico e all'Autorita'. 
  5. I proventi delle  assegnazioni  sulla  frontiera  Italo-Svizzera
sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in  misura
direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente
resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore,  ai
sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.