Art. 3 
 
 
         Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale 
                           per l'anno 2012 
 
  1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a  partire
dal 1° gennaio 2012 su ciascuna delle  frontiere  elettriche  con  la
Francia,  l'Austria,  la  Slovenia  e  la   Grecia   e'   pari   alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna. 
  2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile  nel  2012
sulla  frontiera  elettrica  con  l'Austria  e'  corrispondente  alla
capacita'  di  trasporto  garantita  da  Terna,   comprensiva   della
capacita' relativa alla linea Tarvisio-Arnoldstein, in considerazione
delle modalita' di allocazione di detta  capacita'  disciplinate  dai
decreti n. 290/ML/3/2010 e n. 290/ML/3/2010/M. 
  3. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a  partire
dal I gennaio 2012 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e'  pari
alla corrispondente capacita' di trasporto  garantita  da  Terna,  al
netto: 
    a)  della  capacita'  relativa  alla  linea   Tirano-Campocologno
esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di  terzi
ai sensi del decreto n. 290/ML/1/2007; 
    b) della capacita' della  linea  Mendrisio-Cagno  esentata  dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi  ai  sensi  del
decreto n. 290/ML/2/2008; 
    c) della capacita' riservata dal gestore di sistema  svizzero  e,
per la parte italiana: 
      di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per
un periodo di 6 anni a partire  dal  2011,  riservata  alla  societa'
Raetia Energie AG,  ai  sensi  della  direttiva  del  Ministro  dello
sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010; 
      delle riserve di cui all'art. 4. 
  4. Le quote riservate da ciascun gestore di  rete  sulla  frontiera
italo-svizzera devono essere non superiori al 50%  del  totale  della
capacita' di trasporto garantita sulla rete.