Art. 4 
 
 
       Assegnazione di capacita' di trasporto per l'anno 2012 
              in ottemperanza ad accordi internazionali 
 
  1. L'Autorita' disciplina le modalita' con cui Terna,  distinguendo
per operatore di sistema in ragione  della  provenienza  dell'energia
elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla  base
delle richieste della Repubblica di San Marino e  dello  Stato  della
Citta' del Vaticano, assegna per l'anno 2012 alla Repubblica  di  San
Marino e allo Stato della  Citta'  del  Vaticano  una  riserva  sulla
capacita' di interconnessione assegnabile sulla  frontiera  svizzera,
ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi
delle  assegnazioni  dei  diritti  di  utilizzo  della  capacita'  di
trasporto sulla frontiera  francese  in  modo  da  garantire  effetti
economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacita'
di trasporto. I diritti complessivi, sia in  termini  di  riserva  di
capacita' che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a  ciascuno
Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30  novembre
2010 e 29 novembre 2001 citate in  premessa  e  salvo  l'esito  delle
verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e  comunque  nella
misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i  consumi
di ciascuno Stato. 
  2. L'energia immessa nel sistema  elettrico  italiano  in  utilizzo
della  capacita'  di  trasporto  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli  Stati  cui  e'  stata  assegnata  la  predetta  capacita'   di
trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale,  il  rispetto  di
detta  condizione,  anche  avvalendosi  delle  imprese  distributrici
stabilite sul territorio nazionale,  e  comunica  al  Ministro  dello
sviluppo economico e all'autorita' le eventuali violazioni  anche  ai
fini dell'applicazione delle relative sanzioni. 
  3. Terna assegna per l'anno 2012 alla Edison S.p.a. la capacita' di
trasporto  sulla  frontiera  elettrica  con  la  Svizzera  in  misura
strettamente necessaria a garantire il reingresso in  Italia  di  una
parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino  idroelettrico
di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante  da
uno dei tre salti che costituiscono il  bacino  stesso  e,  comunque,
nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile  al  mercato
libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non
utilizzata per il reingresso  dell'energia  elettrica  italiana.  Per
permettere  le  opportune  verifiche  della  produzione  della  quota
italiana del citato impianto,  la  societa'  Edison  S.p.a.  consente
accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia
elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.