IL MINISTRO 
                         DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni,   recante   disposizioni   sull'amministrazione    del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; 
  Visto il regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni, concernente il  regolamento  per  amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18    e    successive    modificazioni,     recante     l'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri, ed  in  particolare  l'art.
86; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive  modificazioni,
recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i  Paesi  in
via di sviluppo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, recante il regolamento di esecuzione della  succitata  legge  n.
49/1987; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, recante il codice dei contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, ed in particolare l'art. 125; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre  2006,  n.  307,  sul
riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile
degli Uffici all'estero del Ministero  degli  affari  esteri,  ed  in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria
delle rappresentanze diplomatiche  e  degli  Uffici  consolari  di  I
categoria del Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo  n.
163/2006, ed in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338 e
da 343 a 356; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. Il presente decreto individua l'oggetto e i  limiti  di  importo
delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di lavori,
beni e servizi da parte dell'Amministrazione  centrale  degli  affari
esteri e degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 18/1967. 
  2. Ai fini del presente  decreto  e  relativamente  ai  fondi  loro
attribuiti, gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 18/1967 sono  stazioni  appaltanti  ai
sensi del decreto legislativo n. 163/2006.