IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'art. 86; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della succitata legge n. 49/1987; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'art. 125; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 163/2006, ed in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338 e da 343 a 356; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. Il presente decreto individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967. 2. Ai fini del presente decreto e relativamente ai fondi loro attribuiti, gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 sono stazioni appaltanti ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.