Art. 2 
 
 
                  Affidamento di lavori in economia 
 
  1. L'amministrazione  centrale  e  gli  uffici  all'estero  possono
eseguire in economia i lavori elencati nell'allegato  A  al  presente
decreto, nel limite dell'importo di cui all'art. 125,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163/2006.