Art. 3 
 
 
Disposizioni organizzative in materia di lavori in economia  eseguiti
                       dagli uffici all'estero 
 
  1. Per  i  lavori  di  cui  al  precedente  art.  2,  da  eseguirsi
all'estero, la competenza e' assegnata agli uffici all'estero di  cui
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967. 
  2. Gli uffici all'estero devono essere preventivamente  autorizzati
dall'Ispettorato generale per tutti i lavori inerenti la sicurezza  e
la protezione delle sedi. 
  3. La direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e  le
comunicazioni autorizza in ogni caso i lavori: 
    a) che possono incidere sulla stabilita' degli edifici; 
    b) relativi a fondazioni e altre strutture portanti; 
    c) su beni immobili sottoposti a vincoli dalla normativa italiana
o locale; 
    d) di importo stimato superiore a duecentomila euro. 
  4. Se i lavori  sono  realizzati  con  fondi  di  pertinenza  della
direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo,  quest'ultima
esercita le competenze attribuite dai commi precedenti alla direzione
generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.