Art. 3 Disposizioni organizzative in materia di lavori in economia eseguiti dagli uffici all'estero 1. Per i lavori di cui al precedente art. 2, da eseguirsi all'estero, la competenza e' assegnata agli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967. 2. Gli uffici all'estero devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettorato generale per tutti i lavori inerenti la sicurezza e la protezione delle sedi. 3. La direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni autorizza in ogni caso i lavori: a) che possono incidere sulla stabilita' degli edifici; b) relativi a fondazioni e altre strutture portanti; c) su beni immobili sottoposti a vincoli dalla normativa italiana o locale; d) di importo stimato superiore a duecentomila euro. 4. Se i lavori sono realizzati con fondi di pertinenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, quest'ultima esercita le competenze attribuite dai commi precedenti alla direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.