Art. 4 
 
 
           Acquisizione di forniture e servizi in economia 
 
  1. L'amministrazione  centrale  e  gli  uffici  all'estero  possono
acquisire in economia anche i beni e i servizi indicati nell'allegato
B al presente decreto, nel limite dell'importo di cui  all'art.  125,
comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006.