IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  (G.U.)
n. 300 del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Atteso  che  il  medicinale  ATGAM®  (siero   antilinfocitario   di
cavallo), e' attualmente commercializzato negli Stati Uniti d'America
e  annovera  il   trattamento   dell'aplasia   midollare   acquisita,
denominata anche anemia aplastica, fra le indicazioni principali; 
  Considerato che l'aplasia midollare acquisita e' una malattia  rara
a  carico  del  midollo  osseo,  caratterizzata,  se   non   trattata
adeguatamente, da un alto tasso di mortalita'; 
  Visti i recenti risultati di  sperimentazioni  cliniche  pubblicati
nella letteratura scientifica  internazionale  che  attestano,  oltre
ogni dubbio, la superiorita' terapeutica del  siero  antilinfocitario
di cavallo (ATGAM) rispetto al  siero  antilinfocitario  di  coniglio
(Thymoglobuline®) attualmente disponibile in Europa; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti  affetti  dalla  succitata
patologia la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 ottobre 2011  -
Stralcio Verbale n. 20; 
  Ritenuto  pertanto  di  includere  il   medicinale   ATGAM   (siero
antilinfocitario di cavallo) nell'elenco dei medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione  terapeutica:
terapia dell'aplasia midollare  acquisita,  anche  denominata  anemia
aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero  antilinfocitario
di coniglio (Thymoglobuline®); 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  ATGAM®  (siero  antilinfocitario  di  cavallo)   e'
inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,
nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione  Unica  del
Farmaco citato in premessa.