IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
«tutela  delle  denominazioni  di   origine   e   delle   indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15  della  legge  7
luglio 2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96  del  26  aprile
2010; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  19   aprile   2011   recante   le
disposizioni, le caratteristiche, le diciture  nonche'  le  modalita'
per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione,  il  controllo  ed  il
costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al
decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le  disposizioni,  le
caratteristiche,  le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 195 del 23 agosto 2011; 
  Visto il decreto ministeriale 28 ottobre  2011  recante  la  deroga
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  4,  comma   2,   del   decreto
ministeriale   19   aprile   2011   recante   le   disposizioni,   le
caratteristiche,  le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 261 del 9 novembre 2011; 
  Vista, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto  ministeriale
28 ottobre 2011 che prevede  la  predisposizione  di  un  decreto  di
modifica degli allegati 1 e 12 del  decreto  ministeriale  19  aprile
2011; 
  Visti gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19  aprile  2011,
riportanti, rispettivamente, il formato grafico e le  dimensioni  per
ciascuna tipologia di contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 19 aprile 2011, le indicazioni di  cui  all'art.  3  del
citato decreto devono essere interamente leggibili una volta  che  il
contrassegno di Stato sia stato applicato sui recipienti; 
  Ritenuto opportuno limitare il  periodo  di  deroga  posto  con  il
decreto ministeriale  28  ottobre  2011  e,  inoltre,  consentire  ai
soggetti imbottigliatori l'apposizione  del  contrassegno  di  Stato,
condizione necessaria per consentire l'immissione  al  consumo  delle
produzioni di vino DOCG e DOC, mediante  le  macchine  etichettatrici
attualmente in uso; 
  Considerata la riunione tenutasi, in data 8 novembre  2011,  presso
l'ICQRF di concerto con l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato
S.p.A.,   le   Associazioni   di   categoria,    le    Organizzazioni
interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo, nonche'  con  i
Consorzi di tutela dei vini riconosciuti, nel  corso  della  quale  i
partecipanti della filiera vitivinicola  hanno  individuato,  tra  le
soluzioni grafiche proposte dall'Istituto Poligrafico, i  modelli  di
contrassegni di Stato DOCG e DOC allegati al presente decreto; 
  Vista la nota prot. n. 2030 del 14 novembre 2011 con  la  quale  la
Regione Puglia ha trasmesso il parere  favorevole  della  Commissione
Politiche Agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli allegati 1 e 2  del  decreto  ministeriale  19  aprile  2011
indicato nelle premesse e pubblicato nella  G.U.R.I.  n.  106  del  9
maggio 2011, sono  sostituiti  dagli  allegati  1  e  2  al  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione. 
    Roma, 15 novembre 2011  
 
                                                  Il Ministro: Romano