IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  aprile
1994, n. 367,  recante  il  regolamento  per  la  semplificazione  ed
accelerazione delle procedure di spesa e contabili; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e  impresa
e  per  ridisegnare  in  funzione  asti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale»; 
  Visto in particolare, l'art. 20 del predetto decreto-legge  n.  185
del  2008  concernente,  tra   l'altro,   l'introduzione   di   norme
straordinarie per la  velocizzazione  delle  procedure  esecutive  di
progetti facenti parte del quadro strategico nazionale; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 240,  il  quale
prevede che  le  risorse  assegnate  per  interventi  di  risanamento
ambientale siano assegnate a Piani straordinari diretti  a  rimuovere
le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di  emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile»; 
  Visto l'art. 17 del predetto decreto-legge  n.  195  del  2009  che
prevede,  tra  l'altro,  la  possibilita'  di   nominare   commissari
straordinari delegati, ai sensi del citato art. 20 del  decreto-legge
n. 185 del 2008 e successive modificazioni,  per  l'attuazione  degli
interventi sulle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al
fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  delle  infrastrutture  e   il
patrimonio  ambientale  e  culturale  nelle   aree   del   territorio
nazionale; 
  Visto l'art. 20, comma 4, del predetto  decreto-legge  n.  185  del
2008 che prevede, tra  l'altro,  la  possibilita'  di  provvedere  in
deroga ad ogni disposizione vigente e  nel  rispetto  comunque  della
normativa  comunitaria  sull'affidamento  di  contratti  relativi   a
lavori,  servizi  e  forniture,   nonche'   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico; 
  Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, modificato in sede di  conversione  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e, successivamente, sostituito dall'art. 7,  comma  3-bis,
lettera a), decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale recita «Per
l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il  commissario  ha,
sin  dal  momento  della  nomina,  con  riferimento  ad   ogni   fase
dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione,  i
poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari»; 
  Atteso altresi' che la norma sopraccitata  va  letta  in  combinato
disposto con quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del  decreto-legge
23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2010, n. 26, il quale recita «I  commissari  attuano  gli
interventi, provvedono  alle  opportune  azioni  di  indirizzo  e  di
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti  pubblici  e
privati  interessati  e,  se  del  caso,  emanano  gli   atti   e   i
provvedimenti  e  curano  tutte  le  attivita'  di  competenza  delle
amministrazioni  pubbliche  necessarie   alla   realizzazione   degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi,
ove necessario, dei poteri di sostituzione e  di  deroga  di  cui  al
citato art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185  del  2008»,
nonche' dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di  Programma  che  recita
«Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  presente  Accordo  di
Programma, i soggetti sottoscrittori  si  avvalgono  di  uno  o  piu'
commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
gennaio 2011, registrato dalla Corte dei  conti  il  13  aprile  2011
prot. n. 1317/11, nel quale, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e  del  mare,  viene  nominato  il  dott.
Efisio Orru' Commissario straordinario delegato all'attuazione  degli
interventi dell'Accordo di Programma sopra citato; 
  Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione  e  al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della  Regione
Sardegna, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 23  dicembre  2010
tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e la Regione Autonoma della Sardegna; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
31 ottobre 2008 e in data 18 dicembre 2008 assunti  a  seguito  degli
eventi alluvionali di ottobre e novembre 2008, con i quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza nel territorio  regionale  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3711 e n. 3734 con le quali  il  Presidente  della  Regione  Autonoma
della  Sardegna  e'  stato  nominato  Commissario  delegato  per   il
superamento dell'emergenza in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28
novembre 2008 ed e' stato altresi' previsto  il  ricorso  a  mezzi  e
poteri straordinari per l'attuazione degli interventi  necessari  per
il superamento dell'emergenza ed il rientro a condizioni ordinarie; 
  Vista l'ordinanza n. 6 del 4  ottobre  2010  del  Presidente  della
Regione in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza alluvione
in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 con la quale
e' stata disposta l'approvazione di dettaglio degli interventi,  gia'
programmati con propria precedente ordinanza n. 20/2009 e che prevede
tra l'altro l'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo
- Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere  pubbliche
danneggiate nella localita' Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla
foce verso monte» dell'importo di € 11.317.510 e, ad integrazione  di
quanto gia' stabilito con  ordinanza  n.  20  del  17.12.2009,  viene
nominato l'Assessore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma
2 dell'OPCM 3711/2008, soggetto attuatore del medesimo intervento; 
  Visto il decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50  in  data
14 ottobre 2010 con il quale l'Assessore,  in  qualita'  di  soggetto
attuatore, dispone che per l'attuazione dell'intervento «Sistemazione
idraulica del rio San Girolamo  -  Masone  Ollastu  e  interventi  di
ricostruzione  delle  opere  pubbliche  danneggiate  nella  localita'
Poggio dei Pini ed altre frazioni  -  Dalla  foce  verso  monte»,  di
€ 11.317.510, e' autorizzata l'indizione  della  gara  appalto  sulla
base  del   progetto   preliminare   corredato   di   un   capitolato
prestazionale contenente le condizioni e i  requisiti  tecnici  e  in
deroga all'art. 53, comma 2, lettera c), del decreto  legislativo  n.
163/2006, nella parte in  cui  prevede  l'acquisizione  del  progetto
definitivo in sede di gara. Detto appalto sara'  aggiudicato  con  il
criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  sulla  base
degli elementi di cui all'art. 83, ovvero con il criterio del  prezzo
piu' basso di cui all'art. 82.  Il  contratto  avra'  ad  oggetto  la
progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei  lavori.  In
deroga all'art. 70, comma  6,  il  termine  per  la  ricezione  delle
offerte  non  puo'  essere  inferiore  a  52  giorni  dalla  data  di
trasmissione del bando di gara; 
  Vista la delibera di Giunta regionale n. 34/20 del 18  agosto  2011
con  la  quale  e'  stato  deliberato  di  sottoporre   all'ulteriore
procedura di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo  n.
152/2006 e ss.mm.ii e della delibera di Giunta Regionale n. 24/23 del
2008, l'intervento denominato «Sistemazione  idraulica  del  rio  San
Girolamo Masone Ollastu e interventi  di  ricostruzione  delle  opere
pubbliche danneggiate nella  localita'  Poggio,  dei  Pini  ed  altre
frazioni nel Comune di Capoterra (Cagliari)»; 
  Considerato che lo stato  di  emergenza  dichiarato  con  i  citati
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri risulta scaduto  il
30 luglio 2011 per cui cessano i poteri straordinari  del  Presidente
della Regione in qualita' di  Commissario  delegato  per  l'emergenza
alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008  e
conseguentemente  quelli  dell'Assessore  dei  lavori   pubblici   in
qualita' di soggetto attuatore  dell'intervento  di  cui  trattasi  e
pertanto decade la  sopra  citata  deroga  disposta  con  il  decreto
dell'Assessore dei lavori pubblici n. 50/2010 in qualita' di soggetto
attuatore dell'intervento di cui trattasi; 
  Atteso che l'intervento di  «Sistemazione  idraulica  del  rio  San
Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione  delle  opere
pubbliche danneggiate  nella  localita'  Poggio  dei  Pini  ed  altre
frazioni - Dalla foce verso monte», di  € 11.317.510,  e'  ricompreso
nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, sottoscritto  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in data 23 dicembre 2010 tra  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e la  Regione  Autonoma  della
Sardegna, e pertanto  l'attuazione  dello  stesso  e'  soggetta  alle
disposizioni contenute nell'Accordo di Programma; 
  Considerato che al momento nelle aree  interessate  dall'intervento
in argomento colpite dai citati  eventi  calamitosi  non  sono  stati
realizzati interventi strutturali  di  sistemazione  idrogeologica  e
pertanto si ritiene che permangano  situazioni  di  pericolosita'  da
rischio idrogeologico che al verificarsi di eventi alluvionali  anche
di minore  entita'  di  quello  verificatosi  nell'ottobre  del  2008
potrebbero creare situazioni di emergenza con  il  grave  rischio  di
perdita di vite umane; 
  Considerato  che  al  fine  di  assicurare  la  massima   celerita'
possibile nell'apertura dei cantieri occorre procedere alla  conferma
della deroga gia' disposta  con  decreto  dell'Assessore  dei  lavori
pubblici n. 50/2010 e cioe' indizione della gara d'appalto sulla base
del progetto preliminare corredato  di  un  capitolato  prestazionale
contenente le condizioni e i requisiti tecnici ed in deroga  all'art.
53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.  163/2006,  nella
parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo  in  sede
di gara. Detto appalto sara' aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, sulla base  degli  elementi  di  cui
all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Il  contratto  avra'
ad oggetto la progettazione definitiva ed  esecutiva,  lo  studio  di
impatto  ambientale  (SIA)  sulla  base  del  progetto  definitivo  e
l'esecuzione dei lavori. In deroga all'art. 70, comma 6,  il  termine
per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a 52  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara; 
  In  virtu'  dei  poteri  conferiti  al  Commissario   straordinario
delegato all'attuazione degli interventi  dell'Accordo  di  Programma
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21  gennaio
2011, registrato dalla Corte dei conti il 13  aprile  2011  prot.  n.
1317/11; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  le  motivazioni   citate   in   premessa,   per   l'attuazione
dell'intervento «Sistemazione idraulica del rio San Girolamo - Masone
Ollastu  e  interventi  di  ricostruzione   delle   opere   pubbliche
danneggiate nella localita' Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla
foce verso monte», di € 11.317.510, si procedera' all'indizione della
gara d'appalto sulla base del progetto preliminare  corredato  di  un
capitolato prestazionale  contenente  le  condizioni  e  i  requisiti
tecnici ed in deroga all'art. 53, comma 2, lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 163/2006, nella parte in  cui  prevede  l'acquisizione
del  progetto  definitivo  in  sede  di  gara.  Detto  appalto  sara'
aggiudicato  con  il  criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui all'art. 83 del decreto
legislativo  n.  163/2006.  Il  contratto   avra'   ad   oggetto   la
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  lo   studio   di   impatto
ambientale (SIA) sulla base del progetto  definitivo  e  l'esecuzione
dei lavori.