IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 55869 del 3 dicembre 2010 con il quale e' stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  10  febbraio
2010, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  Mazzoni
Pietro S.p.A. secondo le seguenti tempistiche: 
    


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                                   N. lavoratori      N. lavoratori
Sedi operative                    dal 1°-1-2010 al   dal 1°-8-2010 al
                                     31-7-2010         31-12-2010
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Avezzano (Aquila)                        2                  2
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L'Aquila                                13                 13
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Lamezia Terme (Catanzaro)               21                 20
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Palmi (Reggio Calabria)                 17                 16
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San Giovanni in Fiore (Cosenza)         53                 49
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Triggiano (Bari)                        38                 29
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Brindisi                                14                 11
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Foggia                                  10                  8
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Assemini (Cagliari)                     37                 32
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Nuoro                                   25                 18
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Sassari                                 14                 10
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                     Totale            244                208
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  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 4 marzo 2011,  relativo
alla societa' Mazzoni Pietro  S.p.A.,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle regioni Puglia (10 marzo 2011), Abruzzo  (2
marzo 2011) e Calabria (11 luglio 2011) che si sono assunte l'impegno
all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito  che
sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'
Mazzoni Pietro S.p.A., in conformita' agli accordi siglati presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda Mazzoni Pietro S.p.A.; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30  giugno
2011, la concessione della proroga del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo  2011,
in favore di un numero  massimo  di  159  lavoratori  della  societa'
Mazzoni Pietro S.p.A., dipendenti presso le sedi di: 
    


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       Sedi operative             N. lavoratori
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Avezzano (L'Aquila)                      2
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L'Aquila                                13
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Lamezia Terme (Catanzaro)               21
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Palmi (Reggio Calabria)                 16
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San Giovanni in Fiore (Cosenza)         52
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Triggiano (Bari)                        32
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Brindisi                                13
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Foggia                                  10
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                      Totale           159
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  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE-POR  regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi   di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 1.412.377,92. 
  Matricola INPS: 6102363827. 
  Pagamento diretto: No.