IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 21  aprile  2011,  pubblicato  il  30
agosto 2011 nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
serie generale - n. 201 di  recepimento  della  direttiva  2011/22/UE
della  Commissione,  relativo  all'iscrizione  nell'allegato  I   del
decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza  attiva-bispyripac  ed
ora approvata ai sensi del Reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale  21  aprile
2011, che riporta nella parte A delle  «disposizioni  specifiche»  le
condizioni a cui deve adeguarsi il prodotto fitosanitario  contenente
la sostanza attiva-bispyribac; 
  Tenuto conto che l'art. 2, commi  1  e  2,  del  suddetto  decreto,
stabiliscono i termini entro cui devono essere  adeguati  i  prodotti
fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla  direttiva  2011/22/UE
della  Commissione  d'inclusione  della  sostanza   attiva-bispyribac
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato  che  l'Impresa  Bayer  CropScience   S.r.l.   titolare
dell'autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  NOMINEE  (reg.  n.
12070) registrato con decreto dirigenziale 16 gennaio 2004  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  194/1995,  ha
ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 21  aprile
2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i  principi  uniformi  che  ora
figurano nel regolamento (UE)  n.  546/2011  della  Commissione,  nei
tempi e con le  modalita'  definite  dalle  direttive  di  iscrizione
stesse; 
  Visto altresi' il parere della Commissione consultiva dei  prodotti
fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010,  favorevole  a  procedere
direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione  dei  decreti  di
adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase  I  di  ri-registrazione,
tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli  alle
nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento  che  includono
le  sostanze  attive  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Considerato che, conformemente a detti pareri, la  ri-registrazione
provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
presente decreto puo' essere concessa fino al 31 luglio 2021, data di
scadenza di  approvazione  della  sostanza  attiva-bispyribac,  fatta
salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale  21
aprile 2011, di un dossier conforme alle  prescrizioni  dell'allegato
III della direttiva 91/414/CEE e che  ora  figurano  nel  regolamento
(UE) n. 545/2011, nonche' a quelle  riportate  nella  parte  B  delle
«disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto  ministeriale  del
21 aprile 2011; 
  Viste le note con le quali l'Impresa, titolare della  registrazione
del prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n. 12070), ha trasmesso,  le
etichette adeguate alle nuove condizioni  di  impiego  fissate  perla
sostanza attiva-bispyribac; 
  Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31  luglio
2021, data di scadenza dell'approvazione della citata sostanza attiva
inserita nell'allegato al reg. (UE) n.  540/2011  della  Commissione,
fatti salvi gli adempimenti stabiliti dal decreto 21 aprile 2011; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n.  12070)  dell'Impresa
Bayer CropScience S.r.l. contenente la sostanza attiva-bispyribac  e'
ri-registrato  provvisoriamente  alle  nuove  condizioni   d'impiego,
riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 21 aprile 2011  e
nell'allegato al reg. (UE)  n.  540/2011  della  Commissione  nonche'
nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio  2021,
data di scadenza dell'approvazione della citata sostanza attiva. 
  2.  Sono  fatti  salvi,  pena  la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto fitosanitario  in  questione,  i  successivi  adempimenti  e
adeguamenti stabiliti dal decreto 21 aprile 2011 di iscrizione  della
citata sostanza attiva nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, ora allegato  al  regolamento  (UE)  n.  540/2011
della Commissione, che  prevede  la  presentazione  di  un  fascicolo
conforme  alle  prescrizioni  dell'allegato   III   della   direttiva
91/414/CEE e che ora  figurano  nel  regolamento  (UE)  n.  545/2011,
nonche'  a  quelle  riportate  nella  parte  B  delle   «disposizioni
specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa  alle  imprese
interessate. 
    Roma, 14 novembre 2011 
 
                                        Il diretto generale: Borrello