Art. 10 Imputazione delle somme riscosse per inadempimento all'entrata del bilancio statale 1. La Banca provvede alla riscossione delle somme di cui al precedente articolo 9, addebitando i conti delle controparti inadempienti o degli intermediari incaricati in essere presso TARGET2, per gli importi corrispondenti alle penali e agli interessi nel giorno: a) in cui si verifica l'inadempimento nel caso di operazioni di raccolta; b) in cui e' effettuato il versamento del pagamento dovuto nel caso di operazioni d'impiego. 2. La Banca stessa provvede a versare gli importi cosi' introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unita' di voto 2.1.5) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. 3. La sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, in relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato. 4. La Banca comunica al Tesoro l'attivazione e l'esito della procedura di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto.