Art. 10 
 
 
Imputazione delle somme riscosse per  inadempimento  all'entrata  del
                          bilancio statale 
 
  1. La Banca  provvede  alla  riscossione  delle  somme  di  cui  al
precedente  articolo  9,  addebitando  i  conti   delle   controparti
inadempienti  o  degli  intermediari  incaricati  in  essere   presso
TARGET2, per gli importi corrispondenti alle penali e agli  interessi
nel giorno: 
    a) in cui si verifica l'inadempimento nel caso di  operazioni  di
raccolta; 
    b) in cui e' effettuato il versamento del  pagamento  dovuto  nel
caso di operazioni d'impiego. 
  2. La Banca stessa provvede a versare gli importi cosi' introitati,
il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di  Roma  della
tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al  capitolo  3248
(unita' di voto 2.1.5) dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio statale. 
  3. La sezione di Roma della tesoreria provinciale dello  Stato,  in
relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di  entrata
al bilancio dello Stato. 
  4. La Banca  comunica  al  Tesoro  l'attivazione  e  l'esito  della
procedura di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto.