Art. 2 
 
 
               Operazioni di gestione della liquidita' 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, il  Conto  e'  movimentato
con operazioni di raccolta e impiego  della  liquidita'  sul  mercato
monetario o altre operazioni in uso nei mercati  finanziari,  nonche'
attraverso depositi vincolati del Ministero presso la Banca. 
  2. La  costituzione  e  gestione  dei  depositi  vincolati  avviene
secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 6 della  Convenzione.
I relativi dettagli tecnici sono  definiti  nell'apposito  protocollo
tra Banca  e  Ministero,  di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  della
Convenzione. 
  3. Le operazioni di cui al comma 1 possono  essere  svolte  tramite
asta o negoziazione bilaterale e sono di norma eseguite  dalla  Banca
su disposizione del Ministero, che puo' altresi' eseguire in  proprio
operazioni    mediante    negoziazione    bilaterale     informandone
preventivamente la Banca.