Art. 2 Operazioni di gestione della liquidita' 1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta e impiego della liquidita' sul mercato monetario o altre operazioni in uso nei mercati finanziari, nonche' attraverso depositi vincolati del Ministero presso la Banca. 2. La costituzione e gestione dei depositi vincolati avviene secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione. I relativi dettagli tecnici sono definiti nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5, della Convenzione. 3. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere svolte tramite asta o negoziazione bilaterale e sono di norma eseguite dalla Banca su disposizione del Ministero, che puo' altresi' eseguire in proprio operazioni mediante negoziazione bilaterale informandone preventivamente la Banca.