Art. 5 
 
 
                 Presentazione delle offerte in asta 
 
  1.  Il  termine   per   la   presentazione   delle   richieste   di
partecipazione all'asta e' di norma fissato alle ore 10.30 del giorno
di svolgimento delle operazioni per le aste  eseguite  al  mattino  e
alle ore 16.00 del giorno di svolgimento delle operazioni per le aste
eseguite il pomeriggio. Le offerte pervenute dopo i suddetti  termini
sono respinte. 
  2. Eventuali richieste sostitutive di quelle  gia'  pervenute  sono
prese in considerazione soltanto se giunte entro i termini di cui  al
comma 1 del presente articolo. Le richieste non possono  essere  piu'
ritirate dopo i termini suddetti. 
  3. Al fine di garantire l'integrita' e  la  riservatezza  dei  dati
trasmessi attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, tali dati  sono
assoggettati a procedure di autenticazione e crittografia. Allo scopo
sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra
le controparti e la Banca. 
  4. Nell'impossibilita' di immettere  messaggi  in  Rete,  dovuta  a
motivi  tecnici  riconducibili  alle  controparti,  e  nel  caso   di
interruzione  duratura  nel  collegamento  della  Rete  medesima,  si
applicano  le  specifiche  procedure  di  recovery   previste   dalle
convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto. 
  5. Le operazioni d'asta sono eseguite dopo la scadenza del  termine
di presentazione delle offerte nei locali della Banca. Un funzionario
del Ministero, che ha funzioni di ufficiale rogante, redige  apposito
verbale nel quale devono essere evidenziati i tassi di aggiudicazione
e l'ammontare dei relativi interessi. 
  6. L'esercizio delle funzioni  di  ufficiale  rogante  puo'  essere
svolto anche mediante un sistema di videoconferenza o  altri  sistemi
di  comunicazione  a  distanza.  I  livelli  di  servizio   attinenti
all'utilizzo di tale sistema sono concordati nel  protocollo  tecnico
di cui all'art. 5, comma. 5 della Convenzione. 
  7. Il Tesoro ha facolta' di modificare gli orari di cui al comma  1
del presente articolo, dandone preventiva  informazione  alla  Banca,
che ne da' comunicazione al mercato tramite  i  sistemi  in  uso  sui
mercati finanziari.