Art. 5 Presentazione delle offerte in asta 1. Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione all'asta e' di norma fissato alle ore 10.30 del giorno di svolgimento delle operazioni per le aste eseguite al mattino e alle ore 16.00 del giorno di svolgimento delle operazioni per le aste eseguite il pomeriggio. Le offerte pervenute dopo i suddetti termini sono respinte. 2. Eventuali richieste sostitutive di quelle gia' pervenute sono prese in considerazione soltanto se giunte entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo i termini suddetti. 3. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, tali dati sono assoggettati a procedure di autenticazione e crittografia. Allo scopo sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra le controparti e la Banca. 4. Nell'impossibilita' di immettere messaggi in Rete, dovuta a motivi tecnici riconducibili alle controparti, e nel caso di interruzione duratura nel collegamento della Rete medesima, si applicano le specifiche procedure di recovery previste dalle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto. 5. Le operazioni d'asta sono eseguite dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nei locali della Banca. Un funzionario del Ministero, che ha funzioni di ufficiale rogante, redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati i tassi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi. 6. L'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante puo' essere svolto anche mediante un sistema di videoconferenza o altri sistemi di comunicazione a distanza. I livelli di servizio attinenti all'utilizzo di tale sistema sono concordati nel protocollo tecnico di cui all'art. 5, comma. 5 della Convenzione. 7. Il Tesoro ha facolta' di modificare gli orari di cui al comma 1 del presente articolo, dandone preventiva informazione alla Banca, che ne da' comunicazione al mercato tramite i sistemi in uso sui mercati finanziari.