Art. 6 
 
 
                      Aggiudicazione dell'asta 
 
  1. Nel caso di operazioni di impiego sul mercato monetario da parte
del Tesoro, il tasso delle offerte non puo' essere inferiore al tasso
del deposito overnight presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle
operazioni (di seguito "tasso minimo accoglibile").  Il  Tesoro  puo'
altresi'  determinare  un  tasso  minimo  accoglibile  superiore   al
suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte
effettuate  a  tassi  inferiori  al  tasso   minimo   accoglibile   e
dall'assegnazione quelle i cui tassi sono inferiori di 15 punti  base
rispetto  al  tasso  medio  ponderato  delle  offerte  che,  ordinate
partendo dal tasso piu' alto, costituiscono la  meta'  dell'ammontare
complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel  caso  in
cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto  dell'operazione,
il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base  dell'importo  delle
offerte  che,  ordinate  in  modo  decrescente  rispetto  al   tasso,
costituiscono  la  meta'  dell'importo  oggetto  dell'operazione.  Il
Tesoro puo' determinare un numero di punti  base  diverso  da  quello
precedentemente indicato.  L'aggiudicazione  e'  effettuata  seguendo
l'ordine  decrescente  dei   tassi   di   interesse   offerti   dalle
controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione. 
  2. Nel caso di operazioni di  raccolta  sul  mercato  monetario  da
parte del Tesoro, il tasso delle offerte non puo' essere superiore al
tasso del rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, relativo al
giorno delle operazioni (di seguito "tasso massimo accoglibile").  Il
Tesoro puo' determinare un tasso  massimo  accoglibile  inferiore  al
suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte
effettuate  a  tassi  superiori  al  tasso  massimo   accoglibile   e
dall'assegnazione quelle i cui tassi sono superiori di 15 punti  base
rispetto  al  tasso  medio  ponderato  delle  offerte  che,  ordinate
partendo dal tasso piu' basso, costituiscono la meta'  dell'ammontare
complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel  caso  in
cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto  dell'operazione,
il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base  dell'importo  delle
offerte pervenute che, ordinate in modo crescente rispetto  al  tasso
costituiscono  la  meta'  dell'importo  richiesto.  Il  Tesoro   puo'
determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente
indicato. L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine  crescente
dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a  concorrenza
dell'importo oggetto dell'operazione. 
  3. I tassi minimo e massimo accoglibile di cui ai commi 1 e  2  del
presente articolo, ove diversi da quelli previsti rispettivamente per
le operazioni di deposito overnight e per quelle  di  rifinanziamento
marginale presso l'Eurosistema, nonche'  il  numero  dei  punti  base
necessari per il calcolo del tasso d'esclusione, qualora  diverso  da
15 punti base, sono comunicati tempestivamente dal Tesoro alla Banca,
che comunica al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso
nei mercati finanziari. 
  4. Si procede al riparto pro quota delle offerte formulate al tasso
minimo o al tasso massimo di aggiudicazione che  non  possano  essere
interamente soddisfatte. 
  5. Le offerte accolte  vengono  regolate  ai  rispettivi  tassi  di
interesse indicati dalle controparti aggiudicatarie. 
  6.  L'ammontare  complessivo  assegnato  in  asta  e'   arrotondato
all'euro e tiene conto, nei casi in cui non sia  previsto  l'utilizzo
di strumenti  finanziari  a  garanzia  delle  operazioni  di  impiego
(cosiddetti "collateral"), dell'applicazione di limiti di credito  di
cui all'articolo 5 del Decreto.