Art. 6 Aggiudicazione dell'asta 1. Nel caso di operazioni di impiego sul mercato monetario da parte del Tesoro, il tasso delle offerte non puo' essere inferiore al tasso del deposito overnight presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni (di seguito "tasso minimo accoglibile"). Il Tesoro puo' altresi' determinare un tasso minimo accoglibile superiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi inferiori al tasso minimo accoglibile e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono inferiori di 15 punti base rispetto al tasso medio ponderato delle offerte che, ordinate partendo dal tasso piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel caso in cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base dell'importo delle offerte che, ordinate in modo decrescente rispetto al tasso, costituiscono la meta' dell'importo oggetto dell'operazione. Il Tesoro puo' determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine decrescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione. 2. Nel caso di operazioni di raccolta sul mercato monetario da parte del Tesoro, il tasso delle offerte non puo' essere superiore al tasso del rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, relativo al giorno delle operazioni (di seguito "tasso massimo accoglibile"). Il Tesoro puo' determinare un tasso massimo accoglibile inferiore al suddetto limite. Sono escluse dalla partecipazione in asta le offerte effettuate a tassi superiori al tasso massimo accoglibile e dall'assegnazione quelle i cui tassi sono superiori di 15 punti base rispetto al tasso medio ponderato delle offerte che, ordinate partendo dal tasso piu' basso, costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di quelle pervenute ("tasso d'esclusione"). Nel caso in cui tale ammontare e' superiore all'importo oggetto dell'operazione, il tasso medio ponderato e' calcolato sulla base dell'importo delle offerte pervenute che, ordinate in modo crescente rispetto al tasso costituiscono la meta' dell'importo richiesto. Il Tesoro puo' determinare un numero di punti base diverso da quello precedentemente indicato. L'aggiudicazione e' effettuata seguendo l'ordine crescente dei tassi di interesse offerti dalle controparti, fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'operazione. 3. I tassi minimo e massimo accoglibile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ove diversi da quelli previsti rispettivamente per le operazioni di deposito overnight e per quelle di rifinanziamento marginale presso l'Eurosistema, nonche' il numero dei punti base necessari per il calcolo del tasso d'esclusione, qualora diverso da 15 punti base, sono comunicati tempestivamente dal Tesoro alla Banca, che comunica al mercato i suddetti parametri secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari. 4. Si procede al riparto pro quota delle offerte formulate al tasso minimo o al tasso massimo di aggiudicazione che non possano essere interamente soddisfatte. 5. Le offerte accolte vengono regolate ai rispettivi tassi di interesse indicati dalle controparti aggiudicatarie. 6. L'ammontare complessivo assegnato in asta e' arrotondato all'euro e tiene conto, nei casi in cui non sia previsto l'utilizzo di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni di impiego (cosiddetti "collateral"), dell'applicazione di limiti di credito di cui all'articolo 5 del Decreto.