(Allegato A-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    Alla indicazione geografica tipica "Rotae" e' vietata  l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazione   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno e
similari. 
    L'indicazione geografica tipica "Rotae"  puo'  essere  utilizzata
come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti,
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art.3,
ed iscritti nello schedario vitivinicolo dei vini a denominazione  di
origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiamo  i  requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.