Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  ottava
tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento
dell'ammontare  nominale  massimo   offerto   nell'asta   "ordinaria"
relativa alla tranche di cui all'articolo  1  del  presente  decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi  dell'articolo
23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato  nelle  premesse,
che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'articolo 1  del  presente  decreto  e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto  del  25
agosto 2011, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 30 novembre 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle  ultime
tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare; nelle predette  aste  verra'  compresa
quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno  escluse
quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonche'  quella
relativa  ai   BTP   1°   marzo   2010/1°   settembre   2020   emessi
contestualmente.  Le   richieste   saranno   soddisfatte   assegnando
prioritariamente a ciascuno "specialista"  il  minore  tra  l'importo
richiesto e quello spettante di diritto. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.