Art. 3 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2011, in quanto applicabili. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 novembre 2011. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonche' quella relativa ai BTP 1° marzo 2010/1° settembre 2020 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.