Art. 10 
 
                       Aeromobili e strutture 
 
  1. Sulla base dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  9,  comma  1,
l'Ufficio per i  voli  di  Stato,  di  Governo  e  umanitari  dispone
l'impiego: 
    a) in via primaria, degli aeromobili appositamente acquistati  ed
allestiti a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    b) in via sussidiaria di aeromobili militari o di Stato, compresi
gli  aeromobili  equiparati  ai  sensi  degli  articoli  744,  per  i
trasporti di cui  all'art.  3,  comma  2,  e  746  del  codice  della
navigazione,  comunque  nella  disponibilita'  delle  Amministrazioni
pubbliche,  sulla  base  di  specifici  accordi  stipulati   fra   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa o le
Amministrazioni titolari dei mezzi ai sensi dell'art. 15 della  legge
7 agosto 1990 n. 241. 
  2. Gli aeromobili di cui al comma  1,  lettera  a),  sono  affidati
sulla  base  dell'accordo  di   cui   al   comma   1,   lettera   b),
all'Aeronautica militare ovvero, in mancanza, ad un idoneo  operatore
aeronautico,  anche  privato,  individuato   dalla   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri. 
  3. L'impiego di mezzi appartenenti ad operatori aeronautici privati
e' consentito soltanto nei casi previsti specificamente dalla legge. 
  4. Uno dei velivoli di cui al  comma  1,  lettera  a),  fra  quelli
predisposti  ad  accogliere   attrezzature   sanitarie,   e'   tenuto
continuativamente, salvo impossibilita' oggettiva, nell'arco delle 24
ore in disponibilita' immediata  per  l'effettuazione  del  trasporto
sanitario d'urgenza.