Art. 10 Aeromobili e strutture 1. Sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari dispone l'impiego: a) in via primaria, degli aeromobili appositamente acquistati ed allestiti a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) in via sussidiaria di aeromobili militari o di Stato, compresi gli aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744, per i trasporti di cui all'art. 3, comma 2, e 746 del codice della navigazione, comunque nella disponibilita' delle Amministrazioni pubbliche, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa o le Amministrazioni titolari dei mezzi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 2. Gli aeromobili di cui al comma 1, lettera a), sono affidati sulla base dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), all'Aeronautica militare ovvero, in mancanza, ad un idoneo operatore aeronautico, anche privato, individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. L'impiego di mezzi appartenenti ad operatori aeronautici privati e' consentito soltanto nei casi previsti specificamente dalla legge. 4. Uno dei velivoli di cui al comma 1, lettera a), fra quelli predisposti ad accogliere attrezzature sanitarie, e' tenuto continuativamente, salvo impossibilita' oggettiva, nell'arco delle 24 ore in disponibilita' immediata per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.