Art. 2 Destinatari istituzionali 1. Agli ex Presidenti della Repubblica il trasporto aereo di Stato e' concesso, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, su richiesta formulata ai sensi dell'art. 9, secondo gli indirizzi di cui al d.P.C.M. 25 settembre 2001. 2. In via eccezionale, nel rispetto dei criteri e dei presupposti previsti dal decreto-legge e dalla presente direttiva, il trasporto aereo di Stato puo' essere disposto: a) per i componenti del Governo; b) per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali. 3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della concessione dell'autorizzazione debbono, congiuntamente, sussistere: a) comprovate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali e l'impossibilita' di provvedere ai trasferimenti con voli di linea; b) l'accertata indisponibilita' di altre modalita' di trasporto compatibili con lo svolgimento di dette funzioni. 4. Non e' ammessa la concessione del trasporto aereo di Stato per le tratte sulle quali sia presente il trasporto ferroviario e tale servizio, tenuto conto delle modalita' di erogazione, risulti idoneo ad assicurare il trasferimento in tempi ed orari compatibili con gli impegni istituzionali della Personalita' interessata. 5. Puo' essere disposto il trasporto aereo di Stato per Capi di Stato o di Governo, alte Autorita' estere ed esponenti di Organismi di rilevanza sovranazionale solo quando lo richiedano il protocollo, le consuetudini e gli obblighi internazionali e la cura degli interessi della Repubblica.