Art. 2 
 
                      Destinatari istituzionali 
 
  1. Agli ex Presidenti della Repubblica il trasporto aereo di  Stato
e' concesso, ai sensi dell'art. 4  del  decreto-legge,  su  richiesta
formulata ai sensi dell'art. 9,  secondo  gli  indirizzi  di  cui  al
d.P.C.M. 25 settembre 2001. 
  2. In via eccezionale, nel rispetto dei criteri e  dei  presupposti
previsti dal decreto-legge e dalla presente direttiva,  il  trasporto
aereo di Stato puo' essere disposto: 
    a) per i componenti del Governo; 
    b) per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali. 
  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  ai  fini  della  concessione
dell'autorizzazione debbono, congiuntamente, sussistere: 
    a) comprovate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento
connesse  all'efficace  esercizio  delle  funzioni  istituzionali   e
l'impossibilita' di provvedere ai trasferimenti con voli di linea; 
    b) l'accertata indisponibilita' di altre modalita'  di  trasporto
compatibili con lo svolgimento di dette funzioni. 
  4. Non e' ammessa la concessione del trasporto aereo di  Stato  per
le tratte sulle quali sia presente il trasporto  ferroviario  e  tale
servizio, tenuto conto delle modalita' di erogazione, risulti  idoneo
ad assicurare il trasferimento in tempi ed orari compatibili con  gli
impegni istituzionali della Personalita' interessata. 
  5. Puo' essere disposto il trasporto aereo di  Stato  per  Capi  di
Stato o di Governo, alte Autorita' estere ed esponenti  di  Organismi
di rilevanza sovranazionale solo quando lo richiedano il  protocollo,
le consuetudini  e  gli  obblighi  internazionali  e  la  cura  degli
interessi della Repubblica.