Art. 8 Organizzazione 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonche' la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato in ogni sua forma. 2. L'impiego degli aeromobili di Stato per le finalita' di cui alla presente direttiva e' autorizzato esclusivamente dal Sottosegretario di Stato, specificamente delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione e parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, costituisce la struttura generale di supporto al Presidente o al Sottosegretario delegato, operante nell'area funzionale della regolazione, del coordinamento, dell'autorizzazione e dell'effettuazione del trasporto aereo di Stato.