Art. 2 
 
 
                      Disposizioni particolari. 
                   Abrogazione norme preesistenti 
 
  1. Nei disciplinari consolidati di cui all'art. 1, limitatamente ai
termini  temporali   concernenti   l'applicazione   della   o   delle
disposizioni derogatorie relative ai seguenti aspetti: 
    a) vinificazione  o  elaborazione  al  di  fuori  della  zona  di
produzione delle uve; 
    b) adeguamento della  base  ampelografica  e  della  densita'  di
impianto dei vigneti. 
  Resta valido il termine di entrata in vigore di cui ai preesistenti
decreti con i quali sono stati inseriti nello specifico  disciplinare
DOP o IGP le previsioni derogatorie in questione. 
  2. E' abrogato il decreto ministeriale 2 agosto 1996 richiamato  in
premessa. 
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  sul  sito  internet   del
Ministero - Sezione qualita' e sicurezza - Vini DOP  e  IGP  e  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari