Art. 2 Disposizioni particolari. Abrogazione norme preesistenti 1. Nei disciplinari consolidati di cui all'art. 1, limitatamente ai termini temporali concernenti l'applicazione della o delle disposizioni derogatorie relative ai seguenti aspetti: a) vinificazione o elaborazione al di fuori della zona di produzione delle uve; b) adeguamento della base ampelografica e della densita' di impianto dei vigneti. Resta valido il termine di entrata in vigore di cui ai preesistenti decreti con i quali sono stati inseriti nello specifico disciplinare DOP o IGP le previsioni derogatorie in questione. 2. E' abrogato il decreto ministeriale 2 agosto 1996 richiamato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' e sicurezza - Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari