Articolo 10 Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione, ferma la garanzia della liberta' dell'insegnamento e della ricerca, verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. 2. In particolare, il Nucleo di valutazione verifica: a) la correttezza e l'economicita' della gestione; b) l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa; c) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti e le Facolta'; d) l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; e) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; f) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio; g) l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di servizio. 3. Il Nucleo di valutazione esercita altresi': a) in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le attribuzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attivita' organizzative e individuali; b) le funzioni di proposta in ordine al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' dell'Ateneo; c) le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo. 4. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, di cui: a) due professori di ruolo dell'Ateneo; b) quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo; c) un rappresentante degli studenti eletto da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelto tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. 5. La nomina del coordinatore del Nucleo di valutazione e' di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. 6. I membri del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una volta, con l'eccezione del rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 7. I membri del Nucleo di valutazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche; b) fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta della facolta', del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca; c) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale; d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 8. Il Nucleo di valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche. 9. Le modalita' di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.