(Allegato-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
1. Il  Nucleo  di  valutazione,  ferma  la  garanzia  della  liberta'
dell'insegnamento  e  della  ricerca,  verifica   l'andamento   della
gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici
e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. 
2. In particolare, il Nucleo di valutazione verifica: 
a) la correttezza e l'economicita' della gestione; 
b) l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa; 
c) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base
degli   indicatori   individuati   dalle   commissioni    paritetiche
docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti e le Facolta'; 
d) l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; 
e) la congruita'  del  curriculum  scientifico  o  professionale  dei
titolari dei contratti di insegnamento; 
f) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio; 
g)  l'efficienza,  l'efficacia  e  la  qualita'  delle  strutture  di
servizio. 
3. Il Nucleo di valutazione esercita altresi': 
a) in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di  valutazione
del sistema universitario e della ricerca, le  attribuzioni  relative
alle procedure di valutazione delle strutture  e  del  personale,  al
fine di promuovere il  merito  e  il  miglioramento  delle  attivita'
organizzative e individuali; 
b) le funzioni di proposta in ordine al potenziamento del sistema  di
autovalutazione  della  qualita'  e  dell'efficacia  delle  attivita'
dell'Ateneo; 
c) le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente  e  dai
regolamenti dell'Ateneo. 
4. Il Nucleo di valutazione e'  composto  da  sette  membri,  di  cui
almeno due esperti in materia di valutazione  anche  non  accademica,
designati dal Consiglio di amministrazione su proposta  del  Rettore,
sentito il Senato accademico, di cui: 
a) due professori di ruolo dell'Ateneo; 
b) quattro soggetti di elevata qualificazione  professionale  esterni
all'Ateneo, il cui curriculum e'  reso  pubblico  nel  sito  internet
dell'Ateneo; 
c) un rappresentante degli studenti eletto da tutti gli  studenti  in
regola con l'iscrizione ai corsi di laurea di laurea magistrale e  di
dottorato di ricerca e  scelto  tra  gli  studenti  che  non  abbiano
superato il primo anno fuori corso ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale e di dottorato di ricerca. 
5. La nomina  del  coordinatore  del  Nucleo  di  valutazione  e'  di
competenza del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. 
6. I membri del Nucleo di valutazione durano in  carica  tre  anni  e
possono  essere   rinominati   una   volta,   con   l'eccezione   del
rappresentante degli studenti, che dura in carica  due  anni  e  puo'
essere rinnovato una sola volta. 
7. I membri del Nucleo di valutazione non possono: 
a) ricoprire altre cariche accademiche; 
b) fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di
dipartimento, della Giunta della facolta', del Consiglio di corso  di
studio e del Consiglio di centro di ricerca; 
c) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la
durata del mandato incarichi o collaborazioni di  natura  politica  o
sindacale; 
d) ricoprire la carica di  Rettore  o  far  parte  del  Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e
alla  valutazione  delle  attivita'   universitarie   nel   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  nell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
8. Il Nucleo di valutazione presenta al Rettore e agli  altri  organi
dell'Ateneo  competenti  relazioni  periodiche  sui  risultati  delle
proprie verifiche. 
9. Le modalita' di  funzionamento  del  Nucleo  di  valutazione  sono
disciplinate da apposito regolamento.