Articolo 13 Dipartimento 1. Il Dipartimento e' una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. 2. La costituzione di un Dipartimento puo' essere proposta da un numero di docenti non inferiore a 40 afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti e comunque tale da garantire il rispetto dei principi di economicita' e di razionale dimensionamento delle strutture dell'Ateneo. 3. Il Dipartimento: a) definisce, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire; b) elabora un piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera; c) promuove collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale; d) propone l'ordinamento didattico e le relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione alla Facolta', ove costituita, per le relative deliberazioni; e) collabora alla realizzazione dei Corsi di studio, ferme restando le competenze della Facolta' interessata; f) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di specializzazione; g) propone al Senato accademico l'attivazione o la modifica dei corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, approvandone i programmi; h) promuove l'attivazione di master di primo e di secondo livello, assumendone la responsabilita' della gestione; i) definisce, su base triennale, sentita la Facolta', ove costituita, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilita' dell'offerta formativa. Tale sostenibilita' e' valutata sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attivita' didattiche; j) delibera, sentiti il Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente e la Facolta', ove costituita, le richieste di concorso o di trasferimento dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonche' le loro chiamate. I criteri per definire il Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente sono stabiliti da apposito regolamento; k) organizza le attivita' didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della liberta' d'insegnamento; l) gestisce il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnatogli secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo; m) collabora alla manutenzione e alla gestione dei locali e delle attrezzature assegnatigli; n) esercita tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; o) adotta i regolamenti relativi alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo: p) adotta, relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, che sottopone alla approvazione del Senato accademico. 4. Il Dipartimento costituisce, insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea, una Facolta'. 5. Qualora la didattica di un Corso di studio ricada su piu' Dipartimenti, questi ultimi istituiscono, nei casi e nei modi previsti da apposito regolamento, un Consiglio di corso di studio. Il funzionamento del Consiglio di corso di studio e' disciplinato con apposito regolamento. 6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) la Giunta; c) il Consiglio. 7. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere. 8. Il Direttore e' eletto dai membri del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e decade con il Direttore che lo ha nominato; e' coadiuvato da un Segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo. 9. La Giunta e' organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e il Segretario amministrativo, quest'ultimo con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto. La sua composizione e i suoi compiti sono determinati con regolamento adottato dal Dipartimento nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo. Tale regolamento disciplina, altresi', forme e modi della partecipazione alle sedute dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 10. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attivita' del Dipartimento. 11. Il Consiglio e' composto dai professori, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, senza diritto di voto, da una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti, in misura non inferiore al 15 per cento del numero dei membri del Consiglio, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento del Dipartimento, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo. 12. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica.