(Allegato-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                            Dipartimento 
 
1. Il Dipartimento e' una struttura organizzativa dotata di ambiti di
autonomia gestionale di uno o piu'  settori  scientifico-disciplinari
omogenei per fini  o  per  progetti  con  funzioni  finalizzate  allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e
formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  a   esse
correlate o accessorie. 
2. La costituzione di un Dipartimento  puo'  essere  proposta  da  un
numero  di  docenti  non  inferiore  a   40   afferenti   a   settori
scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti e  comunque
tale da garantire il rispetto  dei  principi  di  economicita'  e  di
razionale dimensionamento delle strutture dell'Ateneo. 
3. Il Dipartimento: 
a) definisce, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico
e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire; 
b)  elabora  un   piano   triennale   della   ricerca,   aggiornabile
annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta
libera; 
c) promuove collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti  sia
pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per  la
ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale; 
d) propone l'ordinamento didattico e le relative modifiche dei  Corsi
di studio di sua prevalente pertinenza o della parte  di  ordinamento
didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione alla Facolta', ove
costituita, per le relative deliberazioni; 
e) collabora alla realizzazione dei Corsi di studio,  ferme  restando
le competenze della Facolta' interessata; 
f) concorre, in collaborazione con  i  rispettivi  organi  direttivi,
all'organizzazione delle Scuole di specializzazione; 
g) propone al Senato accademico l'attivazione o la modifica dei corsi
di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, approvandone  i
programmi; 
h) promuove l'attivazione di master di primo e  di  secondo  livello,
assumendone la responsabilita' della gestione; 
i) definisce, su base triennale, sentita la Facolta', ove costituita,
le    esigenze    di    reclutamento,    articolate    per    settori
scientifico-disciplinari,  del  personale  docente  e  del  personale
tecnico,  amministrativo  e  bibliotecario,   tenendo   conto   della
valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al
fine di garantire  prioritariamente  la  sostenibilita'  dell'offerta
formativa. Tale sostenibilita' e' valutata sulla base  delle  risorse
disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e  alle  attivita'
didattiche; 
j)  delibera,  sentiti  il   Dipartimento   competente   per   l'area
scientifico-disciplinare prevalente e la Facolta', ove costituita, le
richieste di  concorso  o  di  trasferimento  dei  professori  e  dei
ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite,  nonche'  le  loro
chiamate. I criteri  per  definire  il  Dipartimento  competente  per
l'area scientifico-disciplinare prevalente sono stabiliti da apposito
regolamento; 
k) organizza le attivita'  didattiche  di  pertinenza,  ripartendo  i
carichi didattici su indicazione dei  Consigli  di  corso  di  studio
sulla base di criteri di competenza e  nel  rispetto  della  liberta'
d'insegnamento; 
l) gestisce il  personale  tecnico,  amministrativo  e  bibliotecario
assegnatogli secondo le norme vigenti e le disposizioni degli  organi
centrali dell'Ateneo; 
m) collabora alla manutenzione e alla gestione  dei  locali  e  delle
attrezzature assegnatigli; 
n) esercita tutte le attribuzioni a esso  demandate  dalla  normativa
vigente, dallo Statuto e dai  regolamenti  dell'Ateneo  o,  comunque,
connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; 
o) adotta i regolamenti relativi alla  propria  organizzazione  e  al
proprio funzionamento, nel rispetto delle  norme  generali  stabilite
con regolamento dell'Ateneo: 
p) adotta, relativamente al proprio ambito, i regolamenti in  materia
di didattica e di ricerca, che sottopone alla approvazione del Senato
accademico. 
4. Il Dipartimento costituisce, insieme ad altri  Dipartimenti  della
medesima macroarea, una Facolta'. 
5. Qualora la  didattica  di  un  Corso  di  studio  ricada  su  piu'
Dipartimenti,  questi  ultimi  istituiscono,  nei  casi  e  nei  modi
previsti da apposito regolamento, un Consiglio di corso di studio. Il
funzionamento del Consiglio di corso di studio  e'  disciplinato  con
apposito regolamento. 
6. Sono organi del Dipartimento: 
a) il Direttore; 
b) la Giunta; 
c) il Consiglio. 
7. Il Direttore ha la rappresentanza del  Dipartimento,  presiede  la
Giunta e il 
Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere. 
8. Il Direttore e' eletto dai membri del Consiglio tra  i  professori
di prima fascia a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore;
dura  in  carica  tre  anni  accademici  e   puo'   essere   rieletto
consecutivamente per una sola volta;  designa  fra  i  professori  un
Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei  casi  di
impedimento o di  assenza  e  decade  con  il  Direttore  che  lo  ha
nominato; e' coadiuvato da un Segretario amministrativo per tutti gli
adempimenti di carattere amministrativo. 
9. La Giunta e' organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne  fanno
parte   professori   di   ruolo,   ricercatori   e   il    Segretario
amministrativo, quest'ultimo con funzioni di  verbalizzante  e  senza
diritto  di  voto.  La  sua  composizione  e  i  suoi  compiti   sono
determinati con regolamento adottato dal  Dipartimento  nel  rispetto
delle norme generali  stabilite  con  regolamento  dell'Ateneo.  Tale
regolamento disciplina, altresi', forme e modi  della  partecipazione
alle sedute dei rappresentanti del personale tecnico,  amministrativo
e bibliotecario. 
10. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari per lo  svolgimento
delle attivita' del Dipartimento. 
11. Il Consiglio e' composto dai  professori,  dai  ricercatori,  dal
Segretario  amministrativo,   senza   diritto   di   voto,   da   una
rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario,
da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti,  in
misura non inferiore al 15  per  cento  del  numero  dei  membri  del
Consiglio, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai
corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato  di  ricerca,  i
quali non abbiano superato il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea, di laurea magistrale  e  di  dottorato  di  ricerca,  secondo
quanto stabilito dal regolamento del Dipartimento,  nel  rispetto  di
norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo. 
12. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni, comunque denominate,
dotate di autonomia scientifica.