Articolo 14 Facolta' 1. Di norma, i Dipartimenti appartenenti alla medesima macroarea costituiscono una Facolta', con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o di soppressione di Corsi di studio, nonche' di gestione dei servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica. 2. In particolare, la Facolta': a) esprime parere per ciascun anno accademico sulla programmazione generale delle attivita' didattiche e sulle modalita' di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti; b) definisce, in relazione alle eventuali strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola macroarea, l'uso degli spazi destinati alla didattica; c) formula proposte in relazione alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni; d) e' responsabile del funzionamento delle Segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo; e) e' responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilita', orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonche' alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e degli esami; f) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connessi alla realizzazione delle proprie funzioni. g) la Facolta' di medicina e chirurgia, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, assume i compiti conseguenti secondo le modalita' concertate con la Regione nel rispetto delle leggi vigenti, a garanzia dell'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle dell'insegnamento e di ricerca. 3. Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) la Giunta. 4. Sono strutture della Facolta' i Consigli di corso di studio, con le competenze di cui all'apposito regolamento. 5. Il Preside ha la rappresentanza della Facolta', presiede la Giunta e ne cura l'esecuzione delle delibere. 6. Il Preside e' eletto dai membri della Giunta tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della Facolta' ed e' nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che dura in carica per la durata del mandato del Preside stesso. 7. La Giunta adotta tutti i provvedimenti necessari per indirizzare, programmare e coordinare le attivita' didattiche relative ai corsi raggruppati nella macroarea. 8. La Giunta e' composta da: a) il Preside della facolta'; b) i Direttori dei dipartimenti che fanno parte della Facolta'; c) i Coordinatori dei corsi di studio nei termini di cui ad apposito regolamento; d) una rappresentanza dei docenti, nella misura del 10 per cento dei membri di ciascuno dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella macroarea, eletta dai membri dei Consigli dei dipartimenti stessi e scelta tra i membri delle Giunte dei dipartimenti ovvero tra i Coordinatori dei corsi di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura; e) una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15 per cento del numero dei membri della giunta, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca dell'Ateneo, e scelta tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento della Facolta', nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo. 9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta. 10. Presso ciascuna Facolta' deve essere istituita una Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea e sono scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea, secondo quanto stabilito con regolamento dell'Ateneo. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta. 11. L'organizzazione e il funzionamento della Facolta' sono disciplinati da regolamenti deliberati dalle Giunte nel rispetto delle norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.