(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                              Facolta' 
 
1. Di norma, i  Dipartimenti  appartenenti  alla  medesima  macroarea
costituiscono una  Facolta',  con  funzioni  di  coordinamento  e  di
razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di
attivazione o di soppressione di Corsi di studio, nonche' di gestione
dei servizi comuni,  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  culturale,
l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica. 
2. In particolare, la Facolta': 
a) esprime parere per ciascun anno  accademico  sulla  programmazione
generale  delle   attivita'   didattiche   e   sulle   modalita'   di
coordinamento  logistico  delle  stesse,  in  collaborazione  con   i
Dipartimenti; 
b)  definisce,  in  relazione  alle  eventuali   strutture   edilizie
complessivamente assegnate alla singola macroarea, l'uso degli  spazi
destinati alla didattica; 
c) formula proposte in relazione alla  manutenzione  straordinaria  e
ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni; 
d) e' responsabile del funzionamento delle Segreterie didattiche  per
gli studenti di proprio  riferimento  secondo  direttive  definite  a
livello di Ateneo; 
e) e' responsabile della promozione  e  della  gestione  dei  servizi
destinati agli studenti, con  particolare  riferimento  a  mobilita',
orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonche'
alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e
degli esami; 
f) esercita tutte le attribuzioni a essa  demandate  dalla  normativa
vigente, dallo Statuto e dai  regolamenti  dell'Ateneo  o,  comunque,
connessi alla realizzazione delle proprie funzioni. 
g) la Facolta' di medicina e chirurgia, ove alle funzioni  didattiche
e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, assume i  compiti
conseguenti secondo  le  modalita'  concertate  con  la  Regione  nel
rispetto delle leggi vigenti, a garanzia  dell'inscindibilita'  delle
funzioni assistenziali da quelle dell'insegnamento e di ricerca. 
3. Sono organi della Facolta': 
a) il Preside; 
b) la Giunta. 
4. Sono strutture della Facolta' i Consigli di corso di  studio,  con
le competenze di cui 
all'apposito regolamento. 
5. Il Preside ha la rappresentanza della Facolta', presiede la Giunta
e ne cura 
l'esecuzione delle delibere. 
6. Il Preside e' eletto dai membri  della  Giunta  tra  i  professori
ordinari a tempo pieno afferenti  ai  Dipartimenti  che  fanno  parte
della Facolta' ed e' nominato con decreto del Rettore; dura in carica
tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente  per  una
sola volta; designa fra i professori un Vicepreside che lo  supplisce
in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza  e  che
dura in carica per la durata del mandato del Preside stesso. 
7. La Giunta adotta tutti i provvedimenti necessari per  indirizzare,
programmare e coordinare le attivita' didattiche  relative  ai  corsi
raggruppati nella macroarea. 
8. La Giunta e' composta da: 
a) il Preside della facolta'; 
b) i Direttori dei dipartimenti che fanno parte della Facolta'; 
c) i Coordinatori dei corsi di studio nei termini di cui ad  apposito
regolamento; 
d) una rappresentanza dei docenti, nella misura del 10 per cento  dei
membri di ciascuno dei Consigli dei  dipartimenti  raggruppati  nella
macroarea, eletta dai membri dei Consigli dei dipartimenti  stessi  e
scelta tra i membri  delle  Giunte  dei  dipartimenti  ovvero  tra  i
Coordinatori dei corsi di dottorato ovvero tra i  responsabili  delle
attivita' assistenziali di competenza della struttura; 
e) una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15  per  cento
del numero dei membri della giunta, eletta da tutti gli  studenti  in
regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di
dottorato di ricerca dell'Ateneo, e scelta tra gli iscritti ai  corsi
di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non
abbiano superato il primo anno fuori corso ai  corsi  di  laurea,  di
laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito
dal regolamento  della  Facolta',  nel  rispetto  di  norme  generali
dettate con regolamento dell'Ateneo. 
9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e  possono  essere
rieletti per una sola volta; i rappresentanti degli  studenti  durano
in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta. 
10. Presso ciascuna Facolta' deve essere  istituita  una  Commissione
paritetica  docenti-studenti  competente  a  svolgere  attivita'   di
monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica,
nonche'  dell'attivita'  di  servizio  agli  studenti  da  parte  dei
professori  e  dei  ricercatori;  a  individuare  indicatori  per  la
valutazione  dei  risultati  delle   stesse;   a   formulare   pareri
sull'attivazione  e  sulla  soppressione  di  Corsi  di   studio.   I
rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti  gli  studenti  in
regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di
dottorato di ricerca della macroarea e sono scelti tra  gli  studenti
che non abbiano superato il  primo  anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea,  di  laurea  magistrale  e  di  dottorato  di  ricerca  della
macroarea, secondo quanto stabilito con regolamento dell'Ateneo. Essi
durano in carica due anni e possono  essere  rieletti  per  una  sola
volta. 
11.  L'organizzazione  e  il  funzionamento   della   Facolta'   sono
disciplinati da regolamenti  deliberati  dalle  Giunte  nel  rispetto
delle norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.