Articolo 15 Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, sui quali convergono competenze presenti in uno o piu' Dipartimenti. 2. L'istituzione di un Centro puo' essere proposta da uno o piu' Dipartimenti ovvero da un gruppo di studiosi anche appartenenti a un medesimo Dipartimento, previo parere favorevole dei Dipartimenti o del Dipartimento di appartenenza. I Centri sono costituiti con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto dei principi di semplificazione e di economicita'. 3. Con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i Centri possono essere dotati di autonomia gestionale. 4. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da regolamenti d'Ateneo.