(Allegato-art. 15)
                             Articolo 15 
 
                          Centri di ricerca 
 
1. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la  promozione  e
lo  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  sui  quali  convergono
competenze presenti in uno o piu' Dipartimenti. 
2. L'istituzione di un Centro puo' essere  proposta  da  uno  o  piu'
Dipartimenti ovvero da un gruppo di studiosi anche appartenenti a  un
medesimo Dipartimento, previo parere favorevole  dei  Dipartimenti  o
del Dipartimento  di  appartenenza.  I  Centri  sono  costituiti  con
decreto   del   Rettore,   previa   delibera   del    Consiglio    di
amministrazione, sentito  il  Senato  accademico,  nel  rispetto  dei
principi di semplificazione e di economicita'. 
3.  Con  decreto  del  Rettore,  previa  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione, sentito  il  Senato  accademico,  i  Centri  possono
essere dotati di autonomia gestionale. 
4. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri  sono  disciplinati
da regolamenti d'Ateneo.