Articolo 18 Organizzazione amministrativa 1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi per la ricerca e la didattica, nonche' particolari servizi a utenti interni ed esterni alla comunita' universitaria. 2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira e persegue principi di semplificazione, di economicita', di efficienza, di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza. 3. In particolare, l'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira ai seguenti criteri: a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita'; a tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, l'Ateneo procede a specifica verifica e a eventuale revisione; b) ampia flessibilita'; c) collegamento delle attivita' degli uffici, nel rispetto del dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione anche mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione agli utenti e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; e) armonizzazione, con le esigenze dell'utenza, degli orari di servizio e di apertura degli uffici e in termini che perseguano la piena realizzazione delle prerogative contrattualmente previste per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 4. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'Ateneo e' ordinata in divisioni, cui sono preposti i dirigenti, e in uffici di coordinamento generale. Le divisioni si articolano in ripartizioni e settori, affidati di norma a personale in possesso del pertinente profilo professionale. Gli uffici di coordinamento generale si articolano in servizi. 5. Ogni componente della struttura organizzativa e' sottoposto a valutazione annuale con riferimento all'efficacia e all'efficienza della propria attivita'. 6. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e di quelli di coordinamento generale, gli ambiti di competenza degli stessi, la loro dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, le attribuzioni e le connesse responsabilita' dei funzionari e degli impiegati sono fissati, su proposta del Direttore generale, con apposito decreto del Rettore, su parere conforme del Consiglio di amministrazione.