(Allegato-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                    Organizzazione amministrativa 
 
1. L'organizzazione amministrativa  dell'Ateneo  fornisce  i  servizi
generali e quelli integrativi per la ricerca e la didattica,  nonche'
particolari servizi  a  utenti  interni  ed  esterni  alla  comunita'
universitaria. 
2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira  e  persegue
principi di  semplificazione,  di  economicita',  di  efficienza,  di
efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza. 
3. In particolare,  l'organizzazione  amministrativa  dell'Ateneo  si
ispira ai seguenti criteri: 
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di  attivita';  a
tal fine, periodicamente e comunque all'atto  della  definizione  dei
programmi  operativi  e  dell'assegnazione  delle  risorse,  l'Ateneo
procede a specifica verifica e a eventuale revisione; 
b) ampia flessibilita'; 
c) collegamento delle attivita' degli uffici, nel rispetto del dovere
di  comunicazione  interna  ed  esterna,  e  interconnessione   anche
mediante sistemi informatici e statistici pubblici; 
d)  garanzia  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza   dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite  strutture
per l'informazione agli utenti e attribuzione a un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione,  con  le  esigenze  dell'utenza,  degli  orari  di
servizio e di apertura degli uffici e in termini  che  perseguano  la
piena realizzazione delle prerogative contrattualmente  previste  per
il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. 
4.   La   struttura   organizzativa   dell'amministrazione   centrale
dell'Ateneo e' ordinata in divisioni, cui sono preposti i  dirigenti,
e in uffici di coordinamento generale. Le divisioni si articolano  in
ripartizioni e settori, affidati di norma a personale in possesso del
pertinente  profilo  professionale.  Gli  uffici   di   coordinamento
generale si articolano in servizi. 
5. Ogni componente della  struttura  organizzativa  e'  sottoposto  a
valutazione annuale con riferimento  all'efficacia  e  all'efficienza
della propria attivita'. 
6. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e di  quelli
di coordinamento generale, gli ambiti di competenza degli stessi,  la
loro dotazione  di  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  le
attribuzioni e le connesse responsabilita'  dei  funzionari  e  degli
impiegati sono fissati,  su  proposta  del  Direttore  generale,  con
apposito decreto del Rettore, su parere  conforme  del  Consiglio  di
amministrazione.