(Allegato-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                              Dirigenza 
 
1. Ai dirigenti spetta  la  gestione  finanziaria  e  amministrativa,
compresa  l'adozione  degli  atti  che   impegnano   l'Ateneo   verso
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali, di controllo. 
2.  Gli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  dirigenziali   sono
conferiti  dal  Direttore   generale,   sentito   il   Consiglio   di
amministrazione. 
3.   L'assegnazione   agli   uffici   di   personale   con   funzioni
vicedirigenziali e' disposta, nei limiti delle  dotazioni  organiche,
dal Direttore generale. 
4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,  i  dirigenti  operano  in
posizione di autonomia  e  sono  responsabili  dell'attivita'  svolta
dagli  uffici  ai  quali  sono  preposti,  della  realizzazione   dei
programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati,  anche
in relazione alla  congruita'  delle  decisioni  organizzative  e  di
gestione   del   personale.   Le   modalita'   di   verifica    delle
responsabilita'   dirigenziali   sono   disciplinate   con   apposito
regolamento. 
5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali  avviene  per
concorso o per mobilita' conformemente alla normativa vigente. 
6. Per  obiettive  esigenze  di  servizio  le  funzioni  dirigenziali
possono essere attribuite a soggetti anche esterni all'Ateneo non  in
possesso di qualifica  di  dirigente,  ma  con  laurea  specialistica
nonche' adeguata e specifica  preparazione  professionale  desumibile
dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, nel  rispetto  e
nei limiti della normativa vigente, mediante contratto di  lavoro  di
diritto  privato  con  carattere  di  onnicomprensivita',  di  durata
correlata agli obiettivi programmati e, comunque  rinnovabile  previa
verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del  contratto
il  dipendente  e'  collocato  in  aspettativa  senza   assegni   con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio. In caso  di  inosservanza
delle direttive o  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi,  gli
incarichi di cui  al  presente  comma  possono  essere  revocati  dal
Direttore generale, con provvedimento motivato.