Articolo 19 Dirigenza 1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti dal Direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione. 3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali e' disposta, nei limiti delle dotazioni organiche, dal Direttore generale. 4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, i dirigenti operano in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruita' delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalita' di verifica delle responsabilita' dirigenziali sono disciplinate con apposito regolamento. 5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per mobilita' conformemente alla normativa vigente. 6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a soggetti anche esterni all'Ateneo non in possesso di qualifica di dirigente, ma con laurea specialistica nonche' adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, mediante contratto di lavoro di diritto privato con carattere di onnicomprensivita', di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque rinnovabile previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal Direttore generale, con provvedimento motivato.