(Allegato-art. 21)
                             Articolo 21 
 
                         Autonomia normativa 
 
1. In attuazione  del  principio  di  autonomia  normativa,  l'Ateneo
adotta i regolamenti necessari per disciplinare le proprie attivita'. 
2.  Le  strutture  didattiche  e  di  ricerca  disciplinano  mediante
regolamenti la propria  organizzazione  e  le  proprie  procedure  di
funzionamento, nel rispetto delle norme generali poste da regolamenti
dell'Ateneo. Adottano anche regolamenti in materia di didattica e  di
ricerca, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo
parere  favorevole  del  Consiglio  di  amministrazione,   ai   sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
3. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture didattiche  e  di
ricerca sono pubblicati nel Bollettino  ufficiale  dell'Ateneo.  Essi
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
pubblicazione, salvo che stabiliscano un termine diverso.