Articolo 21 Autonomia normativa 1. In attuazione del principio di autonomia normativa, l'Ateneo adotta i regolamenti necessari per disciplinare le proprie attivita'. 2. Le strutture didattiche e di ricerca disciplinano mediante regolamenti la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme generali poste da regolamenti dell'Ateneo. Adottano anche regolamenti in materia di didattica e di ricerca, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che stabiliscano un termine diverso.