(Allegato-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                       Regolamenti dell'Ateneo 
 
1. Con il Regolamento generale l'Ateneo stabilisce le norme  relative
alla   propria   organizzazione   e   alle   proprie   procedure   di
funzionamento. 
2. Con il Regolamento didattico l'Ateneo stabilisce,  per  quanto  di
competenza, l'ordinamento degli studi dei corsi per i  quali  vengono
rilasciati titoli ai sensi della normativa  vigente  e  quello  delle
attivita' formative. 
3.  Con  il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  l'Ateneo  stabilisce   l'ordinamento   della   gestione
finanziaria e contabile, prevedendo, nel  rispetto  dei  principi  di
unicita' e di universalita' del bilancio, l'autonoma  gestione  delle
entrate  e  delle  spese  da  parte  dei  centri  autonomi  di  spesa
relativamente ai contributi di ricerca, alle iscrizioni a corsi  e  a
seminari autonomamente gestiti,  nonche',  in  genere,  alle  entrate
derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici o privati. 
4. Con il Regolamento elettorale l'Ateneo stabilisce le modalita'  di
elezione dei propri organi, delle rappresentanze  in  essi  presenti,
nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di  elezione,  convocazione  e
partecipazione delle rappresentanze studentesche. 
5. L'Ateneo stabilisce con apposito  regolamento  la  disciplina  dei
procedimenti  amministrativi  e  dell'accesso   alla   documentazione
amministrativa. 
6. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento la disciplina per  la
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Nella procedura
di reclutamento deve essere previsto il coinvolgimento di  professori
ordinari esterni all'Ateneo, anche  in  servizio  presso  universita'
straniere. 
7.  L'Ateneo  stabilisce  con  apposito  regolamento   le   procedure
pubbliche di selezione dei ricercatori. 
8. L'Ateneo stabilisce  con  apposito  regolamento  i  criteri  e  le
modalita' di svolgimento delle attivita' previste dall'art. 6,  commi
3 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  anche  con  riferimento
alla  relativa  retribuzione  nei  limiti  delle  disponibilita'   di
bilancio. 
9. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento le procedure  per  la
stipula  di  contratti  per  fare  fronte   a   specifiche   esigenze
didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso  di  adeguati
requisiti scientifici e professionali. 
10. L'Ateneo stabilisce con  appositi  regolamenti  le  modalita'  di
conferimento degli assegni di ricerca e delle borse di studio. 
11. L'Ateneo adotta con propri regolamenti le norme di attuazione del
presente statuto, nel  rispetto  dell'autonomia  normativa  spettante
alle strutture didattiche e di ricerca.