Articolo 22 Regolamenti dell'Ateneo 1. Con il Regolamento generale l'Ateneo stabilisce le norme relative alla propria organizzazione e alle proprie procedure di funzionamento. 2. Con il Regolamento didattico l'Ateneo stabilisce, per quanto di competenza, l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi della normativa vigente e quello delle attivita' formative. 3. Con il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' l'Ateneo stabilisce l'ordinamento della gestione finanziaria e contabile, prevedendo, nel rispetto dei principi di unicita' e di universalita' del bilancio, l'autonoma gestione delle entrate e delle spese da parte dei centri autonomi di spesa relativamente ai contributi di ricerca, alle iscrizioni a corsi e a seminari autonomamente gestiti, nonche', in genere, alle entrate derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici o privati. 4. Con il Regolamento elettorale l'Ateneo stabilisce le modalita' di elezione dei propri organi, delle rappresentanze in essi presenti, nonche' i criteri e le modalita' di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche. 5. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso alla documentazione amministrativa. 6. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento la disciplina per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Nella procedura di reclutamento deve essere previsto il coinvolgimento di professori ordinari esterni all'Ateneo, anche in servizio presso universita' straniere. 7. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori. 8. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento i criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' previste dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con riferimento alla relativa retribuzione nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 9. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento le procedure per la stipula di contratti per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 10. L'Ateneo stabilisce con appositi regolamenti le modalita' di conferimento degli assegni di ricerca e delle borse di studio. 11. L'Ateneo adotta con propri regolamenti le norme di attuazione del presente statuto, nel rispetto dell'autonomia normativa spettante alle strutture didattiche e di ricerca.